Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 11 feb 2019
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie al funzionamento dei sistemi di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea e le funzioni della rete. 2.   Il presente regolamento si applica alla fornitura dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni della rete per il traffico aereo generale all'interno della regione europea (EUR) dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), in cui gli Stati membri sono responsabili della fornitura di servizi di navigazione aerea. Il presente regolamento si applica: a) ai fornitori di servizi di traffico aereo di cui all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 549/2004; b) all'organismo designato dalla Commissione a svolgere i compiti richiesti per l'esecuzione delle funzioni della rete (il «gestore della rete») a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 551/2004 e nominato a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123. Il presente regolamento si applica inoltre, ai fini della fissazione di obiettivi e del monitoraggio dell'efficienza economica delle prestazioni, alle autorità o ai soggetti che sostengono costi ammissibili da recuperare tramite le tariffe applicate agli utenti, come precisato all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 550/2004 e all', paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento. 3.   Il presente regolamento si applica ai servizi di navigazione aerea presso i terminali prestati in aeroporti situati all'interno dei territori degli Stati membri con almeno 80 000 movimenti di trasporto aereo IFR (instrument flight rules, regole del volo strumentale) all'anno. 4.   Gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni del presente regolamento anche ai servizi di navigazione aerea presso i terminali prestati in altri aeroporti situati all'interno dei loro rispettivi territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 3. 5.   Gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni del presente regolamento anche a: a) servizi di navigazione aerea e funzioni della rete forniti nello spazio aereo di loro responsabilità all'interno di altre regioni ICAO, diverse dalla regione EUR, fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri a norma della Convenzione di Chicago del 1944 sull'aviazione civile internazionale («Convenzione di Chicago»); b) fornitori di servizi di navigazione aerea autorizzati a fornire servizi di navigazione aerea senza certificato, in conformità dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004. 6.   Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito a qualsiasi decisione adottata conformemente al paragrafo 4 o al paragrafo 5. Gli Stati membri provvedono affinché la durata di tali decisioni corrisponda alla durata di un periodo di riferimento. Essi non modificano né revocano tali decisioni nel corso di un periodo di riferimento. 7.   Il presente regolamento si applica al terzo periodo di riferimento come stabilito all' e ai periodi di riferimento successivi.
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Oggetto e ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2019/317) — Testo vigente | Portale Normativo