Art. 6
Coordinamento con l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea
In vigore dal 11 feb 2019
Coordinamento con l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea
A norma dell'articolo 13 bis del regolamento (CE) n. 549/2004 e in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2, lettera h) e dell'articolo 93, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139 la Commissione e gli Stati membri devono coordinarsi con l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea al fine di garantire che:
a)
siano adeguatamente affrontati gli aspetti relativi alla sicurezza, tra cui la fissazione, la revisione e l'attuazione di indicatori essenziali di prestazione e di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza;
b)
gli indicatori essenziali di prestazione e gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza siano coerenti con il piano europeo per la sicurezza aerea di cui all' del regolamento (UE) 2018/1139.
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