Art. 5
Assistenza da parte del gestore della rete
In vigore dal 11 feb 2019
Assistenza da parte del gestore della rete
Il gestore della rete svolge i seguenti compiti connessi al funzionamento dettagliato del sistema di prestazioni:
a)
sostenere la Commissione fornendo input pertinenti per la fissazione di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione prima dell'inizio di un periodo di riferimento e per monitorare il conseguimento di tali obiettivi durante il periodo di riferimento, anche richiamando prontamente l'attenzione della Commissione sulle circostanze in cui gli obiettivi prestazionali non sono rispettati o rischiano di non essere rispettati o in cui si osserva una riduzione significativa e persistente delle prestazioni operative;
b)
su richiesta della Commissione, sostenere le autorità nazionali di vigilanza fornendo input pertinenti per l'elaborazione dei piani di miglioramento delle prestazioni e informando prontamente l'autorità nazionale di vigilanza in questione in merito alle circostanze in cui obiettivi prestazionali nazionali o a livello di blocco funzionale di spazio aereo non sono rispettati o rischiano di non essere rispettati o si osserva una riduzione significativa e persistente delle prestazioni operative;
c)
sostenere i fornitori di servizi di navigazione aerea nel conseguimento degli obiettivi prestazionali nazionali o a livello di blocco funzionale di spazio aereo attraverso, in particolare, l'elaborazione e l'attuazione del piano operativo della rete di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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