Art. 3

Assistenza fornita dall'organo di valutazione delle prestazioni

In vigore dal 11 feb 2019
Assistenza fornita dall'organo di valutazione delle prestazioni Se necessario per lo svolgimento dei compiti della Commissione relativi al funzionamento dettagliato del sistema di prestazioni, la Commissione può chiedere di essere assistita dall'organo di valutazione delle prestazioni per quanto riguarda: a) la raccolta, l'esame, la convalida e la diffusione di dati pertinenti per la prestazione dei servizi di navigazione aerea e le funzioni della rete; b) la scelta o l'adeguamento di settori essenziali di prestazione; c) la definizione di indicatori essenziali di prestazione e indicatori per il monitoraggio; d) la fissazione di intervalli di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, la definizione e la revisione di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione; e) la fissazione dei valori di riferimento, delle soglie di allarme e la definizione di gruppi a fini comparativi di cui all', paragrafo 4; f) la valutazione della coerenza dei progetti di obiettivi prestazionali nazionali o degli obiettivi prestazionali a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («obiettivi prestazionali FAB») rispetto agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, in conformità dell' e dell' nonché la revisione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni in conformità dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1; g) la verifica della completezza dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni in conformità dell'; h) la verifica, conformemente all', del progetto di piano di prestazioni della rete di cui all', paragrafo 5, del presente regolamento; i) la valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti e delle misure correttive adottate dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 5; j) il monitoraggio delle prestazioni dei servizi di navigazione aerea, compresa la spesa per investimenti e in conto capitale, a livello dell'Unione, a livello nazionale e a livello di blocchi funzionali di spazio aereo; k) il monitoraggio delle prestazioni delle funzioni della rete in conformità dell', paragrafo 2; l) la valutazione, in conformità dell', paragrafo 3, delle informazioni ricevute dalle autorità nazionali di vigilanza in relazione ai piani di miglioramento delle prestazioni, ai fini del monitoraggio delle prestazioni della rete ATM europea; m) la valutazione del conseguimento degli obiettivi prestazionali nel periodo di riferimento; n) l'aggiornamento e il sostegno nel coordinamento di un calendario di consultazioni delle parti interessate per quanto riguarda i piani di miglioramento delle prestazioni e i requisiti di consultazione di cui all', paragrafi 2 e 3, e all'.
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