Art. 4

Fornitura di informazioni e agevolazione del monitoraggio da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea

In vigore dal 11 feb 2019
Fornitura di informazioni e agevolazione del monitoraggio da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea 1.   Ove necessario per svolgere i compiti delle autorità nazionali di vigilanza relativi al funzionamento dettagliato del sistema di prestazioni, i fornitori di servizi di navigazione aerea forniscono a tali autorità su richiesta e senza indugio: a) informazioni sulle condizioni locali pertinenti per la fissazione di obiettivi prestazionali nazionali o di obiettivi prestazionali a livello di blocco funzionale di spazio aereo; b) dati per stabilire il tasso di rendimento del capitale proprio per le tariffe di navigazione aerea; c) informazioni circa gli investimenti previsti nei cinque anni successivi alla data della richiesta, che illustrino il profilo delle spese previste per gli investimenti nuovi e in corso durante e dopo il periodo di riferimento e il modo in cui i grandi investimenti contribuiscono alle prestazioni in ogni settore essenziale di prestazione; d) il loro piano aziendale di cui all'allegato III, punto ATM/ANS.OR.D.005, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (10); e) informazioni richieste ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 3; f) dati sulle basi di calcolo e informazioni sulla ripartizione dei costi tra i servizi di navigazione aerea di rotta e presso i terminali, nonché dati sui proventi da attività commerciali e sui fondi pubblici ricevuti. 2.   I fornitori di servizi di navigazione aerea agevolano le attività necessarie ai fini del monitoraggio di cui all', paragrafo 1, effettuato da o per conto dell'autorità nazionale di vigilanza competente a norma del diritto nazionale dello Stato membro dell'autorità in questione, in particolare fornendo i pertinenti documenti, dati, informazioni e chiarimenti a voce su richiesta e, se il diritto nazionale di tale Stato membro lo consente e in conformità a tale diritto nazionale, consentendo l'accesso a locali, terreni o veicoli pertinenti.
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Fornitura di informazioni e agevolazione del monitoraggio da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea (Art. 4 Regolamento (UE) 2019/317) — Testo vigente | Portale Normativo