Art. 276
Modifiche del regolamento (UE) n. 223/2014
In vigore dal 18 lug 2018
Modifiche del regolamento (UE) n. 223/2014
Il regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato:
1)
all’ è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai fini della modifica di elementi di un programma operativo che rientrano rispettivamente nelle sottosezioni 3.5 e 3.6 e nella sezione 4 dei modelli di programma operativo di cui all’allegato I.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di modifica degli elementi di cui al primo comma entro un mese dalla data della decisione. La decisione indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione.»;
2)
all’, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Un’operazione può ricevere sostegno da uno o più programmi operativi cofinanziati dal Fondo e da altri strumenti dell’Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per il Fondo non sia dichiarata sostegno di un altro strumento dell’Unione, o dello stesso fondo nell’ambito di un altro programma. L’importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento del Fondo può essere calcolato per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.»;
3)
all’, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:
«e)
norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili conformemente alle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari.»;
4)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 2, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«d)
le spese sostenute dalle organizzazioni partner per la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio e la distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché per le attività di sensibilizzazione direttamente correlate;
e)
le spese per le misure di accompagnamento poste in essere e dichiarate dalle organizzazioni partner che forniscono, direttamente o nell’ambito di accordi di cooperazione, prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5 % delle spese di cui alla lettera a) del presente comma o del 5 % del valore dei prodotti alimentari smaltiti in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Fatto salvo il paragrafo 2, una riduzione delle spese ammissibili di cui al paragrafo 2, lettera a), dovuta all’inosservanza del diritto applicabile da parte dell’organismo responsabile dell’acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non determina una riduzione delle spese ammissibili degli altri organismi di cui al paragrafo 2, lettere c) ed e).»;
5)
all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Su iniziativa degli Stati membri ed entro una soglia del 5 % della dotazione del Fondo al momento dell’adozione del programma operativo, quest’ultimo può finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all’attuazione del presente regolamento. Il programma operativo può inoltre finanziare l’assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni partner.»;
6)
all’, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario per un’operazione non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest’ultimo rimborsare l’importo in questione al bilancio dell’Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l’importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del Fondo a un’operazione in un esercizio contabile.»;
7)
all’, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l’operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell’operazione e
i)
qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), che l’importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;
ii)
qualora i costi debbano essere rimborsati a norma dell’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;»;
8)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il termine di pagamento di cui al paragrafo 2 può essere sospeso dall’autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:
a)
l’importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell’, paragrafo 4, lettera a);
b)
è stata avviata un’indagine in merito a un’eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.
Il beneficiario interessato è informato per iscritto della sospensione e dei motivi della stessa. Il rimanente periodo utile per il pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti richiesti o dalla data di esecuzione dell’indagine.»;
9)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Se i documenti sono conservati su supporti per i dati comunemente accettati in conformità della procedura di cui al paragrafo 5, gli originali non sono necessari.».
Storico versioni
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