Art. 51
Riserva per gli aiuti d’urgenza
In vigore dal 18 lug 2018
Riserva per gli aiuti d’urgenza
1. La sezione del bilancio relativa alla Commissione comporta una riserva per gli aiuti d’urgenza a favore di paesi terzi.
2. La riserva di cui al paragrafo 1 è utilizzata entro la fine dell’esercizio, mediante storni, secondo la procedura di cui agli .
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