Art. 50
Riserva negativa
In vigore dal 18 lug 2018
Riserva negativa
La sezione del bilancio relativa alla Commissione può includere una «riserva negativa», il cui importo massimo è limitato a 200 000 000 EUR. Tale riserva, che è iscritta in un titolo specifico, comprende unicamente stanziamenti di pagamento.
Tale riserva negativa è utilizzata entro la fine dell’esercizio, mediante storni, secondo la procedura di cui agli .
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