Art. 49
Stanziamenti accantonati
In vigore dal 18 lug 2018
Stanziamenti accantonati
1. Ogni sezione del bilancio può includere un titolo «stanziamenti accantonati». Gli stanziamenti sono iscritti in tale titolo nei seguenti casi:
a)
al momento della formazione del bilancio non esiste un atto di base per l’azione interessata; oppure
b)
vi è incertezza, sulla base di seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi al principio della sana gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee di bilancio interessate.
Gli stanziamenti di tale titolo possono essere utilizzati soltanto previ storni effettuati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente regolamento, nei casi in cui l’adozione dell’atto di base è soggetta alla procedura di cui all’articolo 294 TFUE, e secondo la procedura di cui all’ del presente regolamento, in tutti gli altri casi.
2. In caso di gravi difficoltà di esecuzione, la Commissione può, nel corso dell’esercizio, proporre uno storno di stanziamenti verso il titolo «stanziamenti accantonati». Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono in merito a tali storni conformemente all’.
Storico versioni
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