Art. 47

Nomenclatura di bilancio

In vigore dal 18 lug 2018
Nomenclatura di bilancio 1.   Le entrate della Commissione nonché le entrate e le spese delle altre istituzioni dell’Unione sono classificate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in titoli, capitoli, articoli e voci, secondo la loro natura o la loro destinazione. 2.   Lo stato delle spese della sezione del bilancio relativa alla Commissione è presentato secondo una nomenclatura adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e che comporta una classificazione per finalità di spesa. Ciascun titolo corrisponde a un settore d’intervento e ciascun capitolo corrisponde, di norma, a un programma o a un’attività. Ciascun titolo può includere stanziamenti operativi e stanziamenti amministrativi. All’interno di ciascun titolo, gli stanziamenti amministrativi sono raggruppati in un unico capitolo. La nomenclatura di bilancio rispetta i principi della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza. Essa apporta la chiarezza e la trasparenza necessarie per la procedura di bilancio, agevolando l’individuazione degli obiettivi principali rispecchiati nelle pertinenti basi giuridiche, rendendo possibili le scelte delle priorità politiche e consentendo un’esecuzione efficiente ed efficace. 3.   La Commissione può chiedere l’aggiunta di una menzione «per memoria» a una linea di bilancio priva di stanziamenti autorizzati. Tale richiesta è approvata secondo la procedura di cui all’. 4.   Quando sono presentati per destinazione, gli stanziamenti amministrativi per singoli titoli sono classificati come segue: a) spese relative al personale autorizzato dalla tabella dell’organico, che comprendono un importo di stanziamenti e un numero di posti in detta tabella dell’organico corrispondenti a tali spese; b) spese relative al personale esterno e altre spese di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), finanziate a titolo della rubrica «amministrazione» del quadro finanziario pluriennale; c) spese relative agli immobili e altre spese connesse, comprese la pulizia e la manutenzione, le locazioni e gli affitti, le telecomunicazioni, l’acqua, il gas e l’energia elettrica; d) spese relative al personale esterno e all’assistenza tecnica direttamente legati all’attuazione dei programmi. Tutte le spese amministrative della Commissione la cui natura è comune a più titoli sono riprese in uno stato riassuntivo distinto, secondo una classificazione per natura.
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Nomenclatura di bilancio (Art. 47 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo