Art. 45
Trasmissione anticipata degli stati di previsione e del progetto di bilancio
In vigore dal 18 lug 2018
Trasmissione anticipata degli stati di previsione e del progetto di bilancio
La Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono convenire di anticipare talune date relative alla trasmissione degli stati di previsione e all’adozione e alla trasmissione del progetto di bilancio. Tale intesa non determina, tuttavia, una riduzione o un’estensione dei periodi previsti per l’esame di tali testi a norma dell’articolo 314 TFUE e dell’articolo 106 bis del trattato Euratom.
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