Art. 44
Progetti di bilancio rettificativo
In vigore dal 18 lug 2018
Progetti di bilancio rettificativo
1. La Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo principalmente basati sulle entrate nelle circostanze seguenti:
a)
per iscrivere nel bilancio il saldo dell’esercizio precedente, secondo la procedura di cui all’;
b)
per rivedere le previsioni relative alle risorse proprie sulla base di previsioni economiche aggiornate;
c)
per aggiornare le previsioni riviste relative alle risorse proprie e ad altre entrate, come anche per riesaminare la disponibilità il fabbisogno di stanziamenti di pagamento.
In caso di circostanze inevitabili, eccezionali e impreviste, in particolare in vista della mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, la Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo che sono principalmente basati sulle spese.
2. Le richieste di bilancio rettificativo avanzate nelle stesse circostanze di cui al paragrafo 1 dalle istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione sono trasmesse a quest’ultima.
Prima di presentare un progetto di bilancio rettificativo, la Commissione e le altre istituzioni dell’Unione interessate esaminano la possibilità di una riassegnazione degli stanziamenti interessati, con particolare riferimento alle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti.
L’ si applica ai bilanci rettificativi. I bilanci rettificativi sono giustificati con riferimento al bilancio di cui modificano le previsioni.
3. Salvo in caso di circostanze eccezionali debitamente motivate o di mobilitazione del fondo di solidarietà dell’Unione europea, per cui un progetto di bilancio rettificativo può essere presentato in un momento qualsiasi dell’anno, la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio i propri progetti di bilancio rettificativo entro il 1o settembre di ogni esercizio. Essa può accludere un parere alle richieste di bilancio rettificativo delle altre istituzioni dell’Unione.
4. I progetti di bilancio rettificativo sono accompagnati da motivazioni e da informazioni sull’esecuzione di bilancio dell’esercizio precedente e dell’esercizio in corso disponibili al momento della loro formazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1046:oj#art-44