Art. 18
Saldo dell’esercizio
In vigore dal 18 lug 2018
Saldo dell’esercizio
1. Il saldo di ogni esercizio è iscritto nel bilancio dell’esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un’eccedenza o, rispettivamente, di un disavanzo.
2. Le stime delle entrate o degli stanziamenti di pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono iscritte in bilancio nel corso della procedura di bilancio e mediante una lettera rettificativa presentata a norma dell’ del presente regolamento. Le stime sono determinate conformemente all’ del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio (35).
3. Dopo la presentazione dei conti provvisori di ogni esercizio, la differenza tra questi conti e le stime è iscritta nel bilancio dell’esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo riguardante esclusivamente tale differenza. In tal caso, la Commissione presenta il progetto di bilancio rettificativo contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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