Art. 16
Norme applicabili in caso di tardiva adozione del bilancio
In vigore dal 18 lug 2018
Norme applicabili in caso di tardiva adozione del bilancio
1. Se all’inizio dell’esercizio il bilancio non è stato ancora definitivamente adottato, si applica la procedura di cui all’articolo 315, primo comma, TFUE (regime dei dodicesimi provvisori). Le operazioni di impegno e di pagamento possono essere effettuate entro i limiti stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Le operazioni di impegno possono essere effettuate, per capitolo, entro i limiti di un quarto dell’insieme degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo del bilancio per l’esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso.
Il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio non è superato.
Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo del bilancio per l’esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.
3. Per stanziamenti autorizzati nel pertinente capitolo del bilancio per l’esercizio precedente, di cui ai paragrafi 1 e 2, si intendono gli stanziamenti votati in bilancio, compresi i bilanci rettificativi, dopo le rettifiche apportate in funzione degli storni effettuati nel corso di tale esercizio.
4. Se richiesto dalla continuità dell’azione dell’Unione e dalle esigenze di gestione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare spese superiori a un dodicesimo provvisorio, ma non superiori a un totale di quattro dodicesimi provvisori, salvo in casi debitamente giustificati, sia per le operazioni di impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi disponibili di diritto a norma dei paragrafi 1 e 2. Il Consiglio trasmette senza indugio la sua decisione di autorizzazione al Parlamento europeo.
La decisione di cui al primo comma entra in vigore 30 giorni dopo l’adozione, salvo che il Parlamento europeo:
a)
deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, decida di ridurre dette spese prima della scadenza dei 30 giorni, nel qual caso la Commissione presenta una nuova proposta;
b)
informi il Consiglio e la Commissione che non intende ridurre le spese, nel qual caso la decisione entra in vigore prima della scadenza del termine di 30 giorni.
I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionabili.
5. Se, per un determinato capitolo, l’autorizzazione di quattro dodicesimi provvisori, accordata conformemente al paragrafo 4, non è sufficiente a fare fronte alle spese necessarie per evitare un’interruzione della continuità dell’azione dell’Unione nel settore contemplato dal capitolo in questione, può essere autorizzato, a titolo eccezionale, il superamento dell’importo degli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo del bilancio per l’esercizio precedente. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo le procedure di cui al paragrafo 4. L’importo globale degli stanziamenti disponibile nel bilancio dell’esercizio precedente o nel progetto di bilancio proposto non è tuttavia in nessun caso superato.
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