Art. 15
Ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni
In vigore dal 18 lug 2018
Ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni
1. Gli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni di cui ai regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014 e (UE) n. 514/2014 possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.
A tale scopo, la Commissione esamina i disimpegni intervenuti nel corso dell’esercizio precedente e decide, entro il 15 febbraio dell’esercizio in corso e in funzione del fabbisogno, se sia necessario ricostituire gli stanziamenti corrispondenti.
2. In aggiunta al caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni sono ricostituiti se:
a)
i disimpegni riguardano un programma interessato dalle modalità di applicazione della riserva di efficacia dell’attuazione dei programmi di cui all’ del regolamento (UE) n. 1303/2013;
b)
i disimpegni riguardano un programma dedicato a uno strumento finanziario specifico a favore delle piccole e medie imprese (PMI) a seguito della cessazione della partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario, di cui all’, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Anche gli stanziamenti di impegno corrispondenti all’importo dei disimpegni intervenuti in seguito all’inesecuzione totale o parziale di corrispondenti progetti di ricerca possono essere ricostituiti a beneficio del programma di ricerca cui appartengono i progetti o del programma successivo nell’ambito della procedura di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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