Art. 17

Definizione e portata

In vigore dal 18 lug 2018
Definizione e portata 1.   Entrate e stanziamenti di pagamento risultano in pareggio. 2.   L’Unione e gli organismi dell’Unione di cui agli non accendono prestiti entro il quadro del bilancio.
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Definizione e portata (Art. 17 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo