Art. 70

Organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom

In vigore dal 18 lug 2018
Organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento con un regolamento finanziario quadro per gli organismi istituiti in conformità del TFUE e del trattato Euratom dotati di personalità giuridica e che ricevono contributi a carico del bilancio. 2.   Il regolamento finanziario quadro si basa sui principi e sulle norme contenuti nel presente regolamento, tenendo conto delle specificità degli organismi di cui al paragrafo 1. 3.   Le regole finanziarie degli organismi di cui al paragrafo 1 possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro soltanto se lo impongono esigenze specifiche e fatto salvo il previo accordo della Commissione. 4.   Il discarico per l’esecuzione dei bilanci degli organismi di cui al paragrafo 1 è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Gli organismi di cui al paragrafo 1 cooperano pienamente con le istituzioni dell’Unione coinvolte nella procedura di discarico e forniscono, se del caso, le informazioni supplementari necessarie, anche partecipando a riunioni degli organi competenti. 5.   Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1 le stesse competenze esercitate nei confronti della Commissione. 6.   Un revisore esterno indipendente verifica che i conti annuali di ciascuno degli organismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell’organismo in questione prima del consolidamento nei conti definitivi della Commissione. Salvo disposizione contraria del pertinente atto di base, la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa a ciascun organismo conformemente alle prescrizioni dell’articolo 287, paragrafo 1, TFUE. Nell’elaborare tale relazione la Corte dei conti esamina il lavoro di audit svolto dal revisore esterno indipendente e le azioni adottate in risposta alle constatazioni del revisore. 7.   Tutti gli aspetti dell’audit esterno indipendente di cui al paragrafo 6, comprese le constatazioni formulate, rimangono sotto la piena responsabilità della Corte dei conti.
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Organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom (Art. 70 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo