Art. 72
Separazione delle funzioni
In vigore dal 18 lug 2018
Separazione delle funzioni
1. Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e si escludono a vicenda.
2. Ogni istituzione dell’Unione mette a disposizione di ciascun agente finanziario le risorse necessarie all’assolvimento del suo compito e una carta delle funzioni che descrive in dettaglio compiti, diritti e obblighi.
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