Art. 74
Poteri e funzioni dell’ordinatore
In vigore dal 18 lug 2018
Poteri e funzioni dell’ordinatore
1. L’ordinatore è incaricato, nell’istituzione dell’Unione interessata, di eseguire le entrate e le spese secondo il principio della sana gestione finanziaria, anche assicurando la rendicontazione sulla performance, e di garantire il rispetto dei requisiti di legittimità, regolarità e parità di trattamento dei destinatari.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’ordinatore delegato pone in atto, conformemente all’ e alle norme minime stabilite da ogni istituzione dell’Unione e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa e i sistemi di controllo interno adeguati all’esecuzione dei suoi compiti. L’istituzione della struttura e dei sistemi in questione si fonda su un’analisi globale dei rischi che tiene conto del loro rapporto costi-benefici e della performance.
3. Per eseguire le spese, l’ordinatore responsabile assume impegni di bilancio e giuridici, convalida le spese, emette ordini di pagamento e pone in essere gli atti preliminari necessari per l’esecuzione degli stanziamenti.
4. Per eseguire le entrate, l’ordinatore responsabile elabora le previsioni di crediti, accerta i diritti da recuperare ed emette gli ordini di riscossione. Se del caso, l’ordinatore responsabile rinuncia ai crediti accertati.
5. Per evitare errori e irregolarità prima dell’autorizzazione delle operazioni e ridurre i rischi che comporta il mancato conseguimento degli obiettivi, ogni operazione è sottoposta ad almeno un controllo ex ante concernente gli aspetti operativi e finanziari, nell’ambito di una strategia di controllo pluriennale che tiene conto dei rischi.
La portata, in termini di frequenza e intensità, dei controlli ex ante è determinata dall’ordinatore responsabile tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti e di valutazioni relative ai rischi e al rapporto costi-benefici, sulla base dell’analisi del rischio dell’ordinatore responsabile medesimo. In caso di dubbio, l’ordinatore incaricato di convalidare le operazioni in questione, nell’ambito del controllo ex ante, richiede informazioni supplementari o effettua un controllo in loco al fine di ottenere un livello di affidabilità ragionevole.
Per una data operazione, la verifica è effettuata da membri del personale diversi da quelli che hanno avviato l’operazione. I membri del personale che effettuano la verifica non sono subordinati ai membri del personale che hanno avviato l’operazione.
6. L’ordinatore delegato può predisporre controlli ex post per individuare e correggere errori e irregolarità nelle operazioni dopo la loro autorizzazione. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio, tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti, nonché del rapporto costi-benefici e della performance.
I controlli ex post sono svolti da membri del personale diversi da quelli responsabili dei controlli ex ante. I membri del personale responsabili dei controlli ex post non sono subordinati ai membri del personale responsabili dei controlli ex ante.
Le norme e le modalità, incluse le indicazioni temporali, per l’esecuzione di audit dei beneficiari sono chiare, coerenti e trasparenti, e sono messe a disposizione dei beneficiari al momento della firma della convenzione di sovvenzione.
7. Gli ordinatori e i membri del personale responsabili dell’esecuzione del bilancio dispongono delle necessarie competenze professionali.
In ogni istituzione dell’Unione, l’ordinatore delegato garantisce:
a)
che gli ordinatori sottodelegati e i membri del loro personale ricevano informazioni e una formazione appropriate e periodicamente aggiornate sulle norme di controllo e i metodi e le tecniche disponibili a tal fine;
b)
che siano adottate, ove necessario, misure atte a garantire il funzionamento efficace ed efficiente dei sistemi di controllo in conformità del paragrafo 2.
8. Se un membro del personale partecipante alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritiene irregolare o contraria al principio della sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche che è tenuto ad osservare una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia stata imposta dal suo superiore, ne informa il proprio superiore gerarchico. Se il membro del personale lo informa per iscritto, il superiore gerarchico risponde per iscritto. In caso d’inerzia del superiore gerarchico, o qualora egli confermi la decisione o l’istruzione iniziale e il membro del personale consideri tale conferma insufficiente rispetto alla sua preoccupazione, il membro del personale ne informa per iscritto l’ordinatore delegato. Se tale ordinatore non risponde entro un termine congruo in considerazione delle circostanze specifiche e in ogni caso entro un mese, il membro del personale ne informa il comitato pertinente di cui all’.
In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell’Unione, il membro del personale informa le autorità e gli organismi designati dallo statuto e dalle decisioni delle istituzioni dell’Unione relative alle condizioni e modalità delle indagini interne in materia di prevenzione delle frodi, di corruzione e di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi dell’Unione. I contratti conclusi con revisori esterni che sottopongono ad audit la gestione finanziaria dell’Unione prevedono, per il revisore esterno, l’obbligo di informare l’ordinatore delegato in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possano ledere gli interessi dell’Unione.
9. L’ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell’Unione dell’esercizio delle proprie funzioni mediante una relazione annuale di attività contenente informazioni finanziarie e di gestione, compresi i risultati dei controlli, dichiarando che, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese, ha la ragionevole certezza che:
a)
le informazioni figuranti nella relazione forniscono un quadro fedele della situazione reale;
b)
le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio della sana gestione finanziaria e
c)
le procedure di controllo predisposte offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.
La relazione annuale di attività contiene informazioni sulle operazioni svolte in riferimento agli obiettivi e agli indicatori di performance fissati nei piani strategici, sui rischi associati a dette operazioni, sull’impiego delle risorse messe a disposizione e sull’efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno. La relazione comprende una valutazione globale dei costi e dei benefici dei controlli, così come informazioni sulla misura in cui le spese operative autorizzate contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici dell’Unione e generano un valore aggiunto per l’UE. La Commissione prepara una sintesi delle relazioni annuali di attività relative all’anno precedente.
Le relazioni annuali di attività per l’esercizio degli ordinatori e, se del caso, degli ordinatori delegati di istituzioni dell’Unione, di organismi dell’Unione, di uffici europei e di agenzie dell’Unione sono pubblicate entro il 1o luglio dell’esercizio successivo sul sito web dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’ufficio europeo o dell’agenzia dell’Unione in un modo facilmente accessibile, fatte salve considerazioni debitamente giustificate in materia di riservatezza e di sicurezza.
10. Gli ordinatori delegati, per ogni esercizio, registrano i contratti conclusi mediante procedure negoziate conformemente al punto 11.1, lettere da a) a f), e al punto 39 dell’allegato I. Se la proporzione di procedure negoziate rispetto al numero di contratti aggiudicati dal medesimo ordinatore delegato aumenta significativamente rispetto agli esercizi precedenti, o se tale proporzione è notevolmente più elevata della media registrata al livello dell’istituzione dell’Unione, l’ordinatore responsabile riferisce all’istituzione dell’Unione, esponendo le misure eventualmente adottate per invertire tale tendenza. Ogni istituzione dell’Unione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle procedure negoziate. Per quanto riguarda la Commissione, tale relazione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui al paragrafo 9 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1046:oj#art-74