Art. 73
L’ordinatore
In vigore dal 18 lug 2018
L’ordinatore
1. Le funzioni di ordinatore sono esercitate da ogni istituzione dell’Unione.
2. Ai fini del presente titolo, per «membri del personale» si intendono le persone soggette allo statuto.
3. Ogni istituzione dell’Unione, nel rispetto delle condizioni previste dal rispettivo regolamento interno, delega le funzioni di ordinatore a membri del personale di livello adeguato. Essa stabilisce nelle proprie regole amministrative interne i membri del personale ai quali delega dette funzioni, i limiti dei poteri delegati e se le persone alle quali sono delegati tali poteri possono sottodelegarli.
4. Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto a membri del personale.
5. L’ordinatore responsabile agisce entro i limiti stabiliti dall’atto di delega o di sottodelega. L’ordinatore responsabile può essere assistito da uno o più membri del personale incaricati di effettuare, sotto la sua responsabilità, determinate operazioni necessarie ai fini dell’esecuzione del bilancio e della produzione delle informazioni finanziarie e di gestione.
6. Ogni istituzione dell’Unione e ogni organismo dell’Unione di cui all’ informa entro due settimane il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte dei conti e il contabile della Commissione della nomina e della cessazione dalle funzioni degli ordinatori delegati, dei revisori interni e dei contabili, nonché delle regole interne che adotta in materia finanziaria.
7. Ogni istituzione dell’Unione informa la Corte dei conti delle deleghe e della nomina degli amministratori degli anticipi a norma degli .
Storico versioni
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