Art. 75
Conservazione dei documenti giustificativi da parte degli ordinatori
In vigore dal 18 lug 2018
Conservazione dei documenti giustificativi da parte degli ordinatori
L’ordinatore istituisce sistemi cartacei o elettronici per la conservazione dei documenti giustificativi originali relativi all’esecuzione del bilancio. Tali documenti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del discarico da parte del Parlamento europeo per l’esercizio finanziario al quale i documenti si riferiscono.
Fatto salvo il primo comma, documenti relativi a operazioni sono comunque conservati sino alla fine dell’anno che segue quello in cui dette operazioni sono definitivamente chiuse.
I dati personali contenuti nei documenti giustificativi sono, se possibile, cancellati quando non sono necessari ai fini del discarico del bilancio, di controllo o di audit. Alla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni si applica l’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.
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