Art. 77
Poteri e funzioni del contabile
In vigore dal 18 lug 2018
Poteri e funzioni del contabile
1. Ogni istituzione dell’Unione nomina un contabile che, presso la stessa istituzione, è incaricato di:
a)
provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all’incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;
b)
preparare e presentare i conti conformemente al titolo XIII;
c)
tenere la contabilità conformemente agli ;
d)
definire le norme e le procedure contabili, nonché il piano contabile, conformemente agli articoli da 80 a 84;
e)
definire e convalidare i sistemi contabili e, se del caso, convalidare i sistemi prescritti dall’ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;
f)
gestire la tesoreria.
Con riguardo ai compiti di cui al primo comma, lettera e), il contabile è abilitato a verificare in qualsiasi momento il rispetto dei criteri di convalida.
2. Le responsabilità del contabile del SEAE riguardano esclusivamente la sezione del bilancio relativa al SEAE, eseguita dal SEAE. Il contabile della Commissione rimane responsabile dell’intera sezione del bilancio relativa alla Commissione, comprese le operazioni contabili relative agli stanziamenti la cui esecuzione è stata sottodelegata ai capi delle delegazioni dell’Unione.
Il contabile della Commissione svolge anche il ruolo di contabile del SEAE relativamente all’esecuzione della sezione del bilancio relativa al SEAE.
Storico versioni
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