Art. 76

Poteri e funzioni dei capi delle delegazioni dell’Unione

In vigore dal 18 lug 2018
Poteri e funzioni dei capi delle delegazioni dell’Unione 1.   Quando i capi delle delegazioni dell’Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’, paragrafo 2, essi fanno capo alla Commissione in quanto istituzione dell’Unione responsabile della definizione, dell’esercizio, della sorveglianza e della valutazione delle loro funzioni e responsabilità di ordinatori sottodelegati e collaborano strettamente con la Commissione con riguardo alla corretta esecuzione dei fondi, al fine di garantire, in particolare, la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, il rispetto del principio della sana gestione finanziaria nella gestione dei fondi e l’efficace protezione degli interessi finanziari dell’Unione. Essi sono assoggettati al regolamento interno della Commissione e alla Carta della Commissione nell’ambito dell’esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati. Nello svolgimento delle loro funzioni essi possono essere assistiti da personale della Commissione delle delegazioni dell’Unione. A tal fine, i capi delle delegazioni dell’Unione adottano i provvedimenti necessari a evitare qualunque situazione che potrebbe mettere a rischio la capacità della Commissione di assolvere alla sua responsabilità relativamente all’esecuzione del bilancio a loro sottodelegata, così come qualunque conflitto di priorità che possa incidere sull’esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati. Se viene a crearsi una situazione o un conflitto di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell’Unione ne informano senza indugio i direttori generali responsabili della Commissione e del SEAE. Tali direttori generali adottano le misure del caso per porre rimedio alla situazione. 2.   Qualora i capi delle delegazioni dell’Unione si trovino in una delle situazioni di cui all’, paragrafo 8, essi sottopongono la questione al comitato di cui all’. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell’Unione, essi informano le autorità e gli organismi designati dalla legislazione in vigore. 3.   I capi delle delegazioni dell’Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’, paragrafo 2, presentano una relazione al loro ordinatore delegato, in modo che questi possa integrare tali relazioni nella sua relazione annuale di attività di cui all’, paragrafo 9. Le relazioni dei capi delle delegazioni dell’Unione contengono informazioni sull’efficienza e sull’efficacia dei sistemi di controllo interno istituiti nella loro delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate, e forniscono la dichiarazione attestante l’affidabilità di cui all’, paragrafo 5, terzo comma. Tali relazioni sono allegate alla relazione annuale di attività dell’ordinatore delegato e sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto, se del caso, del loro carattere riservato. I capi delle delegazioni dell’Unione cooperano pienamente con le istituzioni dell’Unione coinvolte nella procedura di discarico e forniscono, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria. In questo contesto, essi possono essere chiamati ad assistere a riunioni degli organismi interessati e a coadiuvare l’ordinatore delegato responsabile. I capi delle delegazioni dell’Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’, paragrafo 2, rispondono a ogni richiesta presentata dall’ordinatore delegato della Commissione su richiesta di quest’ultima o, nel contesto del discarico, su richiesta del Parlamento europeo. La Commissione si assicura che la sottodelega di poteri ai capi delle delegazioni dell’Unione non sia pregiudizievole per la procedura di discarico di cui all’articolo 319 TFUE. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai vice capi delle delegazioni dell’Unione quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati in assenza dei capi delle delegazioni dell’Unione.
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Poteri e funzioni dei capi delle delegazioni dell’Unione (Art. 76 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo