Art. 92
Disposizioni relative agli ordinatori
In vigore dal 18 lug 2018
Disposizioni relative agli ordinatori
1. L’ordinatore responsabile è tenuto a risarcire il danno alle condizioni previste dallo statuto.
2. L’obbligo di risarcire il danno si applica, in particolare, se l’ordinatore responsabile, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua:
a)
accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento senza conformarsi al presente regolamento;
b)
omette di compilare un documento che dia luogo a un credito, omette o ritarda l’emissione di un ordine di riscossione oppure ritarda l’emissione di un ordine di pagamento, generando in tal modo una responsabilità civile dell’istituzione dell’Unione nei confronti di terzi.
3. Quando un ordinatore delegato o sottodelegato ritenga che un’istruzione vincolante ricevuta sia inficiata d’irregolarità o contravvenga al principio della sana gestione finanziaria, in particolare perché l’esecuzione è incompatibile con il livello delle risorse assegnategli, ne informa per iscritto l’autorità dalla quale ha ricevuto la delega o la sottodelega. Se l’istruzione è confermata per iscritto e la conferma è ricevuta in tempo utile ed è sufficientemente chiara, in quanto si riferisce esplicitamente agli aspetti posti in dubbio dall’ordinatore delegato o sottodelegato, l’ordinatore delegato o sottodelegato non è ritenuto responsabile. Egli esegue l’istruzione, salvo se essa sia manifestamente illegale o contraria alle pertinenti norme di sicurezza.
La stessa procedura si applica nei casi in cui un ordinatore ritenga che una decisione di sua competenza sia inficiata da irregolarità o contravvenga al principio della sana gestione finanziaria o apprenda, in fase di esecuzione di un’istruzione vincolante, che talune circostanze del fascicolo possano condurre a una tale situazione.
Le istruzioni confermate nelle circostanze di cui al presente paragrafo sono registrate dall’ordinatore delegato responsabile e segnalate nella sua relazione annuale di attività.
4. In caso di sottodelega all’interno del suo servizio, l’ordinatore delegato resta responsabile dell’efficienza e dell’efficacia dei sistemi di gestione e di controllo interni istituiti e della scelta dell’ordinatore sottodelegato.
5. In caso di sottodelega ai capi o ai vice capi delle delegazioni dell’Unione, l’ordinatore delegato è responsabile della definizione dei sistemi di gestione e di controllo interni istituiti, così come della loro efficienza ed efficacia. I capi delle delegazioni dell’Unione sono responsabili della realizzazione e del funzionamento adeguati di tali sistemi, in conformità delle istruzioni impartite dall’ordinatore delegato, nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate all’interno della delegazione dell’Unione di cui sono responsabili. Prima di assumere le proprie funzioni, essi frequentano corsi di formazione specifici sui compiti e sulle responsabilità degli ordinatori e sull’esecuzione del bilancio.
Conformemente all’, paragrafo 3, i capi delle delegazioni dell’Unione riferiscono in merito alle loro responsabilità di cui al primo comma del presente paragrafo.
Ogni anno i capi delle delegazioni dell’Unione forniscono all’ordinatore delegato della Commissione la dichiarazione attestante l’affidabilità dei sistemi di gestione e di controllo interni istituiti nella loro delegazione, nonché della gestione delle operazioni a loro sottodelegate e dei relativi risultati, in modo da consentire all’ordinatore di effettuare la dichiarazione di affidabilità prevista all’, paragrafo 9.
Il presente paragrafo si applica anche ai vice capi delle delegazioni dell’Unione quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati in assenza dei capi delle delegazioni dell’Unione.
Storico versioni
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