Art. 60

Delega dei poteri di esecuzione del bilancio

In vigore dal 18 lug 2018
Delega dei poteri di esecuzione del bilancio 1.   La Commissione e ciascuna delle altre istituzioni dell’Unione possono delegare, nell’ambito dei loro servizi, i propri poteri di esecuzione del bilancio conformemente alle condizioni stabilite dal presente regolamento e dalla rispettiva regolamentazione interna ed entro i limiti di cui all’atto di delega. I delegati agiscono entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti. 2.   In aggiunta al paragrafo 1, la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio inerenti gli stanziamenti operativi figuranti nella sua sezione del bilancio ai capi delle delegazioni dell’Unione e, al fine di garantire la continuità operativa in caso di loro assenza, ai vice capi delle delegazioni dell’Unione. Tale delega lascia impregiudicata la responsabilità dei capi delle delegazioni dell’Unione in ordine all’esecuzione del bilancio. Qualora l’assenza del capo di una delegazione dell’Unione superi le quattro settimane, la Commissione rivede la sua decisione di delegare i poteri di esecuzione del bilancio. Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione, i capi delle delegazioni dell’Unione e, in loro assenza, i vice capi delle delegazioni applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati della Commissione. La Commissione può revocare la delega dei poteri di cui al primo comma conformemente alla propria regolamentazione. Ai fini di quanto stabilito al primo comma, l’alto rappresentante adotta i provvedimenti necessari per facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell’Unione e i servizi della Commissione. 3.   In via eccezionale, il SEAE può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio, relativamente agli stanziamenti amministrativi figuranti nella sua sezione del bilancio, al personale della Commissione nelle delegazioni dell’Unione, ove ciò sia necessario per garantire la continuità della gestione delle delegazioni in assenza dell’ordinatore SEAE responsabile dal paese in cui è situata la sua delegazione. Nei casi eccezionali in cui i membri del personale della Commissione nelle delegazioni dell’Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati del SEAE, essi applicano la regolamentazione interna del SEAE in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati del SEAE. Il SEAE può revocare la delega dei poteri di cui al primo comma conformemente alla propria regolamentazione.
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Delega dei poteri di esecuzione del bilancio (Art. 60 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo