Art. 58

Atto di base e deroghe

In vigore dal 18 lug 2018
Atto di base e deroghe 1.   Gli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione dell’Unione sono utilizzati soltanto se è stato adottato un atto di base. 2.   In deroga al paragrafo 1, e fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, i seguenti stanziamenti possono essere eseguiti senza atto di base, a condizione che le azioni finanziate siano di competenza dell’Unione: a) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati ad accertare la fattibilità e l’utilità di un’azione; b) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie nei settori di applicazione del TFUE e del trattato Euratom, destinate all’elaborazione di proposte in vista dell’adozione di azioni future; c) gli stanziamenti relativi a misure preparatorie nell’ambito del titolo V del TUE; d) gli stanziamenti relativi ad azioni di natura puntuale o permanente svolte dalla Commissione in esecuzione di compiti connessi alle sue prerogative istituzionali in conformità del TFUE e del trattato Euratom diverse dal diritto di iniziativa legislativa e dal diritto di presentare proposte di cui alla lettera b) del presente paragrafo, nonché in esecuzione di competenze specifiche attribuitele direttamente dagli TFUE, dagli , paragrafo 2, 171, paragrafo 2, e 173, paragrafo 2, TFUE, dall’, secondo comma, TFUE, dall’, paragrafo 2, TFUE, dall’ TFUE, dagli , paragrafo 2, e 214, paragrafo 6, TFUE e dagli e da 77 a 85 del trattato Euratom; e) gli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione dell’Unione a titolo della sua autonomia amministrativa. 3.   Con riguardo agli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera a), i pertinenti stanziamenti di impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di due esercizi consecutivi. L’importo totale degli stanziamenti relativi ai progetti pilota non supera i 40 000 000 EUR per esercizio. 4.   Con riguardo agli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera b), le azioni preparatorie obbediscono a un’impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti di impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di tre esercizi consecutivi. La procedura per l’adozione dell’atto di base pertinente è conclusa entro la fine del terzo esercizio. Nel corso di detta procedura, l’impegno degli stanziamenti rispetta le caratteristiche proprie dell’azione preparatoria con riguardo alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai destinatari. Di conseguenza, l’importo degli stanziamenti impegnati non corrisponde all’importo di quelli previsti per il finanziamento dell’azione definitiva stessa. L’importo totale degli stanziamenti relativi alle azioni preparatorie nuove di cui al paragrafo 2, lettera b), non supera i 50 000 000 EUR per esercizio e l’importo totale degli stanziamenti effettivamente impegnati a titolo delle azioni preparatorie non supera i 100 000 000 EUR. 5.   Con riguardo agli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera c), le misure preparatorie sono limitate a un periodo di tempo ridotto e destinate a creare le condizioni per l’azione dell’Unione volta al conseguimento degli obiettivi della PESC e per l’adozione dei necessari strumenti giuridici. Ai fini delle operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le misure preparatorie sono destinate, fra l’altro, a valutare i requisiti operativi, a consentire una rapida assegnazione iniziale delle risorse o a creare le condizioni in loco per l’avvio dell’operazione. Le misure preparatorie sono approvate dal Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante. Per assicurare la rapida attuazione delle misure preparatorie, l’alto rappresentante informa il Parlamento europeo e la Commissione con la massima tempestività dell’intenzione del Consiglio di avviare una misura preparatoria e comunica, in particolare, una stima delle risorse necessarie a tal fine. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire un rapido esborso dei fondi. Il finanziamento di misure approvate dal Consiglio per la preparazione di operazioni dell’Unione di gestione delle crisi nell’ambito del titolo V del TUE comprende i sovraccosti derivanti direttamente dalla presenza specifica sul campo di una missione o gruppo comprendente anche personale delle istituzioni dell’Unione, inclusi l’assicurazione per rischi gravi, i costi di viaggio e di soggiorno e la diaria.
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