Art. 62

Metodi di esecuzione del bilancio

In vigore dal 18 lug 2018
Metodi di esecuzione del bilancio 1.   La Commissione esegue il bilancio secondo uno dei metodi seguenti: a) direttamente («gestione diretta») come stabilito agli articoli da 125 a 153, a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell’Unione sotto l’autorità del rispettivo capo delegazione, a norma dell’, paragrafo 2, o tramite le agenzie esecutive di cui all’; b) in regime di gestione concorrente con gli Stati membri («gestione concorrente») come stabilito all’ e agli articoli da 125 a 129; c) indirettamente («gestione indiretta») come stabilito agli articoli da 125 a 149 e da 154 a 159, se l’atto di base lo prevede o nei casi di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a d), affidando compiti di esecuzione del bilancio: i) a paesi terzi od organismi da questi designati; ii) a organizzazioni internazionali o loro agenzie, ai sensi dell’; iii) alla Banca europea per gli investimenti («BEI») o al Fondo europeo per gli investimenti («FEI») o a entrambi, agenti come gruppo («gruppo BEI»); iv) agli organismi dell’Unione di cui agli ; v) a organismi di diritto pubblico, incluse organizzazioni degli Stati membri; vi) a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, incluse organizzazioni degli Stati membri, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie; vii) a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie; viii) a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base. Con riguardo al primo comma, lettera c), punto vi), l’importo delle garanzie finanziarie richieste può essere stabilito nel pertinente atto di base e può essere limitato all’importo massimo del contributo dell’Unione all’organismo interessato. Qualora vi siano più garanti, la ripartizione dell’importo della passività totale che deve essere coperta dalle garanzie è precisata nell’accordo di contributo, che può prevedere che la responsabilità di ciascun garante sia proporzionata alla quota del rispettivo contributo all’organismo. 2.   Ai fini della gestione diretta, la Commissione può ricorrere agli strumenti di cui ai titoli VII, VIII, IX, X e XII. Ai fini della gestione concorrente, gli strumenti per l’esecuzione del bilancio sono quelli previsti nella normativa settoriale. Ai fini della gestione indiretta, la Commissione applica il titolo VI e, nel caso di strumenti finanziari e garanzie di bilancio, i titoli VI e X. Le entità incaricate dell’esecuzione si avvalgono degli strumenti per l’esecuzione del bilancio stabiliti nell’accordo di contributo in questione. 3.   La Commissione è responsabile dell’esecuzione del bilancio a norma dell’articolo 317 TFUE e non delega a terzi tali compiti se sottendono un ampio margine di discrezionalità implicante scelte politiche. La Commissione non affida a soggetti esterni, tramite contratti conformi al titolo VII del presente regolamento, compiti comportanti l’esercizio dell’autorità pubblica o di poteri di apprezzamento discrezionali.
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Metodi di esecuzione del bilancio (Art. 62 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo