Art. 64
Ambito di competenza degli uffici europei
In vigore dal 18 lug 2018
Ambito di competenza degli uffici europei
1. Prima di creare un nuovo ufficio europeo, la Commissione esegue uno studio sul rapporto costi benefici e una valutazione dei rischi associati, informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei relativi risultati e propone di iscrivere i necessari stanziamenti in un allegato della sezione del bilancio relativa alla Commissione.
2. Nell’ambito delle loro competenze, gli uffici europei:
a)
espletano le funzioni obbligatorie previste dal loro atto istitutivo o da altri atti giuridici dell’Unione;
b)
possono, conformemente all’, espletare funzioni non obbligatorie, dopo che i propri comitati direttivi le hanno autorizzate, tenendo conto del rapporto costi-benefici e dei rischi associati per le parti interessate.
3. La presente sezione si applica alle attività dell’OLAF, a eccezione del paragrafo 4 del presente articolo, dell’ e dell’, paragrafi 1, 2 e 3.
4. Il revisore interno della Commissione esercita tutte le responsabilità previste dal capo 8 del presente titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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