Art. 67

Documenti contabili degli uffici europei

In vigore dal 18 lug 2018
Documenti contabili degli uffici europei 1.   Ciascun ufficio europeo redige documenti contabili relativi alle proprie spese che permettono di determinare la quota dei servizi prestati a favore di ciascuna istituzione dell’Unione, ciascun organismo dell’Unione o altri uffici europei. Il direttore dell’ufficio europeo interessato, previa approvazione del suo comitato direttivo, adotta i criteri secondo i quali sono redatti i documenti contabili. 2.   I commenti relativi alla specifica linea di bilancio sulla quale è iscritto il totale degli stanziamenti di ciascun ufficio europeo cui sono stati delegati i poteri di ordinatore a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), presentano una stima dei costi dei servizi prestati da detto ufficio a favore di ciascuna istituzione dell’Unione, ciascun organismo dell’Unione e altri uffici europei interessati, sulla base dei documenti contabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Ciascun ufficio europeo cui sono stati delegati i poteri di ordinatore a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), comunica alle istituzioni dell’Unione, agli organismi dell’Unione e agli altri uffici europei interessati i risultati dei documenti contabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4.   I documenti contabili di ciascun ufficio europeo sono parte integrante dei conti dell’Unione di cui all’. 5.   Il contabile della Commissione, su proposta del comitato direttivo dell’ufficio europeo interessato, può delegare a un membro del personale dell’ufficio europeo alcuni dei suoi compiti relativi all’incasso delle entrate e al pagamento delle spese effettuati direttamente dall’ufficio europeo interessato. 6.   Per le necessità di tesoreria proprie dell’ufficio europeo, la Commissione può, su proposta del comitato direttivo, aprire a nome dell’ufficio europeo conti bancari o conti correnti postali. Il saldo annuale di tesoreria è riconciliato e liquidato a fine esercizio tra l’ufficio europeo interessato e la Commissione.
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Documenti contabili degli uffici europei (Art. 67 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo