Art. 65
Stanziamenti relativi agli uffici europei
In vigore dal 18 lug 2018
Stanziamenti relativi agli uffici europei
1. Gli stanziamenti autorizzati per l’espletamento delle funzioni obbligatorie di ciascun ufficio europeo sono iscritti in una linea di bilancio specifica della sezione del bilancio relativa alla Commissione e sono riportati dettagliatamente in un allegato di detta sezione.
L’allegato di cui al primo comma è presentato sotto forma di stato delle entrate e delle spese, suddiviso allo stesso modo delle sezioni del bilancio.
Gli stanziamenti iscritti in tale allegato:
a)
coprono tutte le esigenze finanziarie di ciascun ufficio europeo necessarie per l’espletamento delle funzioni obbligatorie previste dall’atto istitutivo o da altri atti giuridici dell’Unione;
b)
possono coprire le esigenze finanziarie di un ufficio europeo necessarie per l’espletamento dei compiti richiesti dalle istituzioni dell’Unione, dagli organismi dell’Unione, da altri uffici europei e agenzie istituiti dai trattati o sulla base dei trattati e autorizzati conformemente all’atto istitutivo dell’ufficio stesso.
2. Per gli stanziamenti iscritti nell’allegato per ciascun ufficio europeo la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell’ufficio europeo in questione, a norma dell’.
3. La tabella dell’organico di ciascun ufficio europeo è allegata a quella della Commissione.
4. Il direttore di ciascun ufficio europeo decide gli storni all’interno dell’allegato di cui al paragrafo 1. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tali storni.
Storico versioni
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