Art. 63

Gestione concorrente con gli Stati membri

In vigore dal 18 lug 2018
Gestione concorrente con gli Stati membri 1.   Quando la Commissione esegue il bilancio in regime di gestione concorrente, i compiti relativi all’esecuzione del bilancio sono delegati agli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell’azione dell’Unione nella gestione dei fondi dell’Unione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo e audit e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari. 2.   Nell’espletare le funzioni connesse all’esecuzione del bilancio, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, vale a dire: a) assicurano che le azioni finanziate a titolo del bilancio siano attuate in modo corretto, efficace e in conformità della normativa settoriale applicabile; b) designano gli organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell’Unione, conformemente al paragrafo 3, e sorvegliano tali organismi; c) prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi; d) cooperano, in conformità del presente regolamento e della normativa settoriale, con la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, per gli Stati membri partecipanti a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (39), anche con la Procura europea (EPPO). Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, nel rispetto del principio di proporzionalità e in conformità del presente articolo, nonché della normativa settoriale pertinente, gli Stati membri effettuano controlli ex ante ed ex post, comprese, se opportuno, verifiche sul posto su campioni di operazioni rappresentativi e/o basati sul rischio. Essi recuperano inoltre i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviano azioni legali a tale riguardo. Gli Stati membri irrogano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive ai destinatari ove previsto dalla normativa settoriale o da disposizioni specifiche del diritto nazionale. Nell’ambito della sua valutazione del rischio e in conformità della normativa settoriale, la Commissione sorveglia i sistemi di gestione e di controllo istituiti negli Stati membri. Nell’ambito della sua attività di audit, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto del livello di rischio valutato in conformità della normativa settoriale. 3.   Conformemente ai criteri e alle procedure stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri designano, al livello appropriato, organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell’Unione. Tali organismi possono espletare altresì funzioni non connesse alla gestione dei fondi dell’Unione e possono affidare taluni loro compiti ad altri organismi. Per decidere in merito alla designazione degli organismi, gli Stati membri possono considerare se i sistemi di gestione e di controllo siano sostanzialmente gli stessi del periodo precedente e se il loro funzionamento sia stato efficace. Se dai risultati degli audit e dei controlli emerge che gli organismi designati non rispettano più i criteri stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze nell’espletamento delle funzioni di tali organismi, fra l’altro mettendo fine alla designazione in conformità della normativa settoriale. La normativa settoriale definisce il ruolo della Commissione nella procedura stabilita nel presente paragrafo. 4.   Gli organismi designati a norma del paragrafo 3: a) istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento; b) utilizzano una contabilità che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili; c) forniscono le informazioni richieste ai paragrafi 5, 6 e 7; d) provvedono alla pubblicazione a posteriori conformemente all’, paragrafi da 2 a 6. Il trattamento dei dati personali rispetta il regolamento (UE) 2016/679. 5.   Gli organismi designati a norma del paragrafo 3 trasmettono alla Commissione, entro il 15 febbraio dell’esercizio successivo, la documentazione seguente: a) i rispettivi conti relativi alle spese che sono state sostenute durante il pertinente periodo di riferimento, quale definito nella normativa settoriale, per l’esecuzione dei loro compiti e che sono state presentate alla Commissione a fini di rimborso; b) un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un’analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, così come le azioni correttive avviate o programmate. 6.   I conti di cui al paragrafo 5, lettera a), includono i prefinanziamenti e gli importi per i quali sono in corso o sono state completate procedure di recupero. Essi sono corredati di una dichiarazione di gestione che conferma che, secondo i responsabili della gestione dei fondi: a) le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte; b) le spese sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nella normativa settoriale; c) i sistemi di controllo predisposti assicurano la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti. 7.   I conti di cui al paragrafo 5, lettera a), e il riepilogo di cui alla lettera b) di tale paragrafo sono corredati del parere di un organismo di audit indipendente elaborato conformemente alle pertinenti norme riconosciute a livello internazionale. Detto parere accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente. Il parere riferisce altresì se l’esercizio di audit mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 6. Il termine del 15 febbraio di cui al paragrafo 5 può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1o marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono, al livello appropriato, pubblicare le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 e al presente paragrafo. Inoltre, essi possono fornire al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dichiarazioni firmate al livello appropriato sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 e al presente paragrafo. 8.   Al fine di garantire che i fondi dell’Unione siano utilizzati in conformità delle norme applicabili, la Commissione: a) applica procedure ai fini dell’esame e dell’accettazione dei conti degli organismi designati che assicurino la completezza, l’esattezza e la verità dei conti; b) esclude dal finanziamento dell’Unione le spese per le quali gli esborsi sono stati effettuati in violazione del diritto applicabile; c) interrompe i termini di pagamento o sospende i pagamenti, se previsto dalla normativa settoriale. La Commissione pone fine integralmente o parzialmente all’interruzione dei termini di pagamento o alla sospensione dei pagamenti dopo che uno Stato membro ha presentato le proprie osservazioni e non appena ha adottato le misure necessarie. La relazione annuale di attività di cui all’, paragrafo 9, comprende tutti gli obblighi previsti dal presente paragrafo. 9.   La normativa settoriale tiene conto delle esigenze dei programmi europei di cooperazione territoriale per quanto riguarda, in particolare, il contenuto della dichiarazione di gestione, il procedimento stabilito al paragrafo 3 e la funzione di audit. 10.   La Commissione compila un registro degli organismi responsabili delle attività di gestione, certificazione e audit in conformità della normativa settoriale. 11.   Gli Stati membri possono utilizzare le risorse loro assegnate in regime di gestione concorrente in combinazione con le operazioni e gli strumenti attivati ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 alle condizioni stabilite nella normativa settoriale pertinente.
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Gestione concorrente con gli Stati membri (Art. 63 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo