Art. 69
Agenzie esecutive
In vigore dal 18 lug 2018
Agenzie esecutive
1. La Commissione può delegare ad agenzie esecutive i poteri di esecuzione integrale o parziale di programmi o progetti dell’Unione, compresi i progetti pilota e le azioni preparatorie, nonché l’esecuzione delle spese amministrative, per proprio conto e sotto la sua responsabilità, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (40). Le agenzie esecutive sono istituite con decisione della Commissione e hanno personalità giuridica ai sensi del diritto dell’Unione. Esse ricevono un contributo annuale.
2. I direttori delle agenzie esecutive fungono da ordinatori delegati per quanto riguarda l’esecuzione degli stanziamenti operativi relativi ai programmi dell’Unione che essi gestiscono integralmente o parzialmente.
3. Il comitato direttivo di un’agenzia esecutiva può convenire con la Commissione che il contabile della Commissione svolga anche le funzioni di contabile dell’agenzia esecutiva interessata. Il comitato direttivo può altresì affidare al contabile della Commissione una parte delle funzioni del contabile dell’agenzia esecutiva interessata, tenendo conto del rapporto costi-benefici. In entrambi i casi sono adottate le disposizioni necessarie per evitare conflitti d’interessi.
Storico versioni
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