Art. 156

Gestione indiretta con le organizzazioni internazionali

In vigore dal 18 lug 2018
Gestione indiretta con le organizzazioni internazionali 1.   Conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), la Commissione può eseguire il bilancio indirettamente con organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi internazionali («organizzazioni internazionali») e con agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni. Tali accordi sono trasmessi alla Commissione nell’ambito della valutazione svolta da quest’ultima a norma dell’, paragrafo 3. 2.   Sono assimilate alle organizzazioni internazionali le seguenti organizzazioni: a) il Comitato internazionale della Croce rossa; b) la Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. 3.   La Commissione può adottare una decisione debitamente motivata che assimila un’organizzazione senza scopo di lucro a un’organizzazione internazionale, purché questa soddisfi le seguenti condizioni: a) sia dotata di personalità giuridica e di organi di governo autonomi; b) sia stata costituita per svolgere compiti specifici di interesse internazionale generale; c) almeno sei Stati membri aderiscano all’organizzazione senza scopo di lucro; d) sia dotata di adeguate garanzie finanziarie; e) operi sulla base di una struttura permanente e conformemente a sistemi, norme e procedure che possono essere valutati in conformità dell’, paragrafo 3. 4.   Quando le organizzazioni internazionali eseguono fondi in regime di gestione indiretta, si applicano gli accordi di verifica con esse conclusi.
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Gestione indiretta con le organizzazioni internazionali (Art. 156 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo