Art. 155

Esecuzione dei fondi dell’Unione e delle garanzie di bilancio

In vigore dal 18 lug 2018
Esecuzione dei fondi dell’Unione e delle garanzie di bilancio 1.   Le persone e le entità che eseguono fondi dell’Unione o garanzie di bilancio trasmettono alla Commissione la documentazione seguente: a) una relazione sull’esecuzione dei fondi dell’Unione o delle garanzie di bilancio, anche riguardo all’adempimento delle condizioni o al conseguimento dei risultati di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a); b) qualora il contributo sia destinato al rimborso delle spese sostenute, i rispettivi conti relativi a tali spese; c) una dichiarazione di gestione relativa alle informazioni di cui alla lettera a) e, se opportuno, alla lettera b), attestante che: i) le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte; ii) i fondi dell’Unione sono stati utilizzati per le finalità previste, definite negli accordi di contributo, nelle convenzioni di finanziamento o negli accordi di garanzia o eventualmente nella pertinente normativa settoriale; iii) i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti; d) un riepilogo delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un’analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi e le azioni correttive avviate o programmate. Se ha luogo il riconoscimento reciproco degli audit di cui all’, il riepilogo di cui primo comma, lettera d), del presente paragrafo contiene tutta la documentazione sull’audit oggetto di riconoscimento. Per azioni che si concludono prima della fine dell’esercizio interessato, la relazione finale può sostituire la dichiarazione di gestione di cui al primo comma, lettera c), purché sia presentata anteriormente al 15 febbraio dell’esercizio successivo. La documentazione di cui al primo comma è corredata del parere di un organismo di audit indipendente elaborato conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale in materia di audit. Detto parere accerta se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente e sono efficaci in termini di costi e se le operazioni sottostanti sono legittime e regolari. Il parere riferisce altresì se l’l’audit mette in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui al primo comma, lettera c). In mancanza di tale parere, l’ordinatore può cercare di ottenere un livello di certezza equivalente tramite altri mezzi indipendenti. La documentazione di cui al primo comma è trasmessa alla Commissione entro il 15 febbraio dell’esercizio successivo. Il parere di cui al terzo comma è trasmesso alla Commissione entro il 15 marzo di tale esercizio. Gli obblighi stabiliti nel presente paragrafo lasciano impregiudicati gli accordi conclusi con la BEI, il FEI, le organizzazioni degli Stati membri, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi. Per quanto riguarda la dichiarazione di gestione, tali accordi prevedono almeno l’obbligo per tali entità di trasmettere ogni anno alla Commissione l’attestazione che, nell’esercizio interessato, i fondi dell’Unione sono stati utilizzati e contabilizzati in conformità dell’, paragrafi 3 e 4, e degli obblighi previsti da tali accordi. Se l’azione attuata non supera i 18 mesi, tale attestazione può essere integrata nella relazione finale. 2.   Nell’eseguire fondi dell’Unione le persone e le entità sono tenute a: a) rispettare il diritto dell’Unione applicabile e le norme concordate a livello internazionale e dell’Unione e, pertanto, non sostenere azioni che contribuiscano al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, all’elusione, alla frode o all’evasione fiscali; b) nell’attuare gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio in conformità del titolo X, non partecipare a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni segnalate nell’ambito della pertinente politica dell’Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono individuate quali paesi terzi ad alto rischio conformemente all’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, o che non rispettano effettivamente le norme fiscali concordate a livello internazionale o dell’Unione in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Le entità possono derogare al primo comma, lettera b), soltanto se l’azione è attuata fisicamente in una di tali giurisdizioni e non vi sono indicazioni che l’operazione in questione rientri in una delle categorie di cui al primo comma, lettera a). Nel concludere accordi con intermediari finanziari, le entità che attuano gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio in conformità del titolo X recepiscono i requisiti di cui al presente paragrafo nei pertinenti accordi e chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto della loro osservanza. 3.   Nell’attuare gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio in conformità del titolo X, le persone e le entità applicano i principi e le norme stabiliti dal diritto dell’Unione in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare, il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (53) e la direttiva (UE) 2015/849. Esse subordinano la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità della direttiva (UE) 2015/849 e pubblicano informazioni per paese ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (54). 4.   La Commissione verifica che i fondi dell’Unione o le garanzie di bilancio siano stati utilizzati conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti accordi. Qualora i costi sostenuti dalla persona o dall’entità siano rimborsati sulla base di un’opzione semplificata in materia di costi conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) ed e), si applicano, mutatis mutandis, l’, paragrafi da 1 a 5, e gli articoli da 182 a 185. Qualora i fondi dell’Unione o le garanzie di bilancio siano stati utilizzati in violazione degli obblighi previsti dai pertinenti accordi, si applica l’. 5.   Per le azioni finanziate da una pluralità di donatori, qualora il contributo dell’Unione sia destinato al rimborso delle spese, la procedura di cui al paragrafo 4 consiste nella verifica dell’utilizzo, da parte delle persone o delle entità, di un importo corrispondente a quello versato dalla Commissione per l’azione interessata, conformemente alle condizioni stabilite nella pertinente convenzione di sovvenzione o di finanziamento o nel pertinente accordo di contributo. 6.   Gli accordi di contributo, le convenzioni di finanziamento e gli accordi di garanzia definiscono chiaramente le responsabilità e gli obblighi della persona o dell’entità che esegue i fondi dell’Unione, compresi gli obblighi di cui all’ e le condizioni relative al versamento del contributo. Se del caso, tali accordi definiscono altresì la remunerazione concordata tra le parti, che è commisurata alle condizioni in base alle quali sono attuate le azioni, tenendo debitamente conto delle situazioni di crisi e di fragilità, e si basa eventualmente sulla performance. Tali accordi contengono inoltre le norme in materia di rendicontazione alla Commissione sull’esecuzione dei compiti assegnati, sui risultati attesi, comprensivi degli indicatori per misurare la performance, e sull’obbligo per le persone o le entità che eseguono i fondi dell’Unione di informare senza indugio la Commissione su eventuali casi individuati di frode e di irregolarità e sulle azioni che si intendono adottare. 7.   Tutti gli accordi di contributo, le convenzioni di finanziamento e gli accordi di garanzia sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio su loro richiesta. 8.   Il presente articolo non si applica al contributo dell’Unione agli organismi dell’Unione oggetto di una procedura di discarico distinta, a norma degli , eccezion fatta per eventuali accordi di contributo ad hoc.
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Esecuzione dei fondi dell’Unione e delle garanzie di bilancio (Art. 155 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo