Art. 157
Gestione indiretta con le organizzazioni degli Stati membri
In vigore dal 18 lug 2018
Gestione indiretta con le organizzazioni degli Stati membri
1. Conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti v) e vi), la Commissione può eseguire il bilancio indirettamente con organizzazioni degli Stati membri.
2. Quando esegue il bilancio indirettamente con le organizzazioni degli Stati membri, la Commissione fa affidamento sui sistemi, sulle norme e sulle procedure di tali organizzazioni, valutate conformemente all’, paragrafi 3 e 4.
3. Gli accordi quadro relativi a partenariati finanziari conclusi con organizzazioni degli Stati membri in conformità dell’ precisano ulteriormente la portata e le modalità del riconoscimento reciproco dei sistemi, delle norme e delle procedure delle organizzazioni degli Stati membri e possono includere disposizioni specifiche in materia di riconoscimento reciproco delle valutazioni e degli audit di cui agli .
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