Art. 159
Operazioni di finanziamento misto
In vigore dal 18 lug 2018
Operazioni di finanziamento misto
1. Le operazioni di finanziamento misto sono gestite dalla Commissione oppure da persone o entità che eseguono fondi dell’Unione conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c).
2. Quando gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio sono attuati nell’ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto, si applica il titolo X.
3. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio eseguite nell’ambito di meccanismi o piattaforme di finanziamento misto, si considera soddisfatto l’, paragrafo 2, primo comma, lettera h), se è effettuata una valutazione ex ante prima della costituzione del meccanismo o della piattaforma di finanziamento misto pertinenti.
4. A livello di meccanismo o di piattaforma di finanziamento misto sono redatte relazioni annuali a norma dell’, che tengono conto di tutti gli strumenti finanziari e delle garanzie di bilancio raggruppati nel meccanismo o nella piattaforma e indicano chiaramente i diversi tipi di sostegno finanziario nell’ambito degli stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1046:oj#art-159