Art. 209
Principi e condizioni applicabili agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio
In vigore dal 18 lug 2018
Principi e condizioni applicabili agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio
1. Gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio sono utilizzati in conformità dei principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento e sussidiarietà, nonché dei loro obiettivi.
2. Gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio:
a)
ovviano alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali e forniscono un sostegno proporzionato soltanto ai destinatari finali ritenuti, secondo principi riconosciuti a livello internazionale, economicamente sostenibili nel momento in cui l’Unione concede il sostegno finanziario;
b)
conseguono addizionalità evitando la sostituzione del potenziale sostegno e degli investimenti provenienti da altre fonti pubbliche o di private;
c)
non falsano la concorrenza sul mercato interno e sono coerenti con le norme sugli aiuti di Stato;
d)
conseguono un effetto leva e moltiplicatore, con una forbice di valori basata su una valutazione ex ante per il corrispondente strumento finanziario o la corrispondente garanzia di bilancio, mobilitando un investimento globale che supera l’entità del contributo o della garanzia dell’Unione, compresa, ove opportuno, la massimizzazione degli investimenti privati;
e)
sono attuati in maniera tale da assicurare la presenza di un interesse comune delle entità attuative o delle controparti che partecipano all’attuazione a conseguire gli obiettivi strategici definiti nel pertinente atto di base, con disposizioni relative, per esempio, a requisiti di investimento congiunto, obblighi di condivisione dei rischi o incentivi finanziari, prevenendo nel contempo un conflitto d’interessi con altre attività delle entità o controparti;
f)
forniscono una remunerazione dell’Unione coerente con la condivisione del rischio tra gli attori finanziari partecipanti e gli obiettivi strategici dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio;
g)
prevedono che, qualora debba essere corrisposta una remunerazione alle entità attuative o alle controparti che partecipano all’attuazione, essa sia legata alle performance e comprenda:
i)
le spese amministrative destinate a remunerare l’entità o la controparte per il lavoro svolto nell’attuazione di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio, che si basano, per quanto possibile, sugli interventi effettuati o sugli esborsi sostenuti; e
ii)
se del caso, incentivi legati alle politiche per promuovere la realizzazione degli obiettivi strategici o la performance finanziaria dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio.
In casi debitamente giustificati possono essere rimborsate le spese straordinarie;
h)
si fondano su valutazioni ex ante, singolarmente o come parte di un programma, conformemente all’, e spiegano la scelta del tipo di operazione finanziaria tenendo conto degli obiettivi strategici perseguiti e dei rischi finanziari e risparmi connessi per il bilancio.
Le valutazioni di cui al primo comma, lettera h), sono riesaminate e aggiornate per tenere conto degli effetti di cambiamenti socioeconomici rilevanti sulla motivazione dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio.
3. Fatta salva la normativa settoriale per la gestione concorrente, le entrate, compresi i dividendi, le plusvalenze, le commissioni di garanzia e gli interessi sui prestiti e sugli importi dei conti fiduciari rimborsati alla Commissione o sui conti fiduciari aperti per strumenti finanziari o garanzie di bilancio e imputabili al sostegno a titolo del bilancio nell’ambito di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio sono iscritti nel bilancio previa detrazione dei costi e delle commissioni di gestione.
I rimborsi annuali, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, effettuati sui conti della Commissione o su conti fiduciari aperti per strumenti finanziari o garanzie di bilancio e imputabili al sostegno a titolo del bilancio nell’ambito di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio costituiscono entrate con destinazione specifica interne conformemente all’, paragrafo 3, lettera f), e sono utilizzati per lo stesso strumento finanziario o la stessa garanzia di bilancio, fatto salvo l’, paragrafo 5, per un periodo non superiore al periodo di impegno di bilancio più due anni, se non diversamente specificato in un atto di base.
Nel proporre l’importo delle future dotazioni per strumenti finanziari o garanzie di bilancio la Commissione tiene conto di tali entrate con destinazione specifica interne.
Fatto salvo il secondo comma, l’importo ancora da liquidare delle entrate con destinazione specifica autorizzate da un atto di base di cui è prevista l’abrogazione o la scadenza può altresì essere assegnato a un altro strumento finanziario che persegue obiettivi analoghi, se ciò è previsto nell’atto di base istitutivo di tale strumento finanziario.
4. L’ordinatore responsabile dello strumento finanziario, della garanzia di bilancio o dell’assistenza finanziaria elabora un rendiconto finanziario per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre in conformità dell’ e nel rispetto delle norme contabili di cui all’ e dei principi contabili internazionali del settore pubblico (IPSAS).
Per gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio attuati in regime di gestione indiretta l’ordinatore responsabile verifica che i rendiconti finanziari non sottoposti ad audit relativi al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre ed elaborati nel rispetto delle norme contabili di cui all’ e degli IPSAS, nonché tutte le informazioni necessarie per produrre i rendiconti finanziari in conformità dell’, paragrafo 2, siano presentati dalle entità a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii,) v) e vi), entro il 15 febbraio dell’anno successivo e che i rendiconti finanziari sottoposti ad audit siano presentati da dette entità entro il 15 maggio dell’anno successivo.
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