Art. 215
Norme e attuazione
In vigore dal 18 lug 2018
Norme e attuazione
1. In deroga all’, paragrafo 1, gli strumenti finanziari possono essere costituiti, in casi debitamente giustificati, senza essere autorizzati per mezzo di un atto di base, a condizione che siano inclusi nel progetto di bilancio in conformità dell’, paragrafo 4, primo comma, lettera e).
2. Quando gli strumenti finanziari o le garanzie di bilancio sono combinati con un sostegno accessorio del bilancio, comprese le sovvenzioni, in un unico accordo, il presente titolo si applica all’intera misura. Le relazioni sono presentate in conformità dell’ e indicano chiaramente quali parti della misura sono strumenti finanziari o garanzie di bilancio.
3. La Commissione garantisce una gestione armonizzata e semplificata degli strumenti finanziari, in particolare nel settore della contabilità, della rendicontazione, del monitoraggio e della gestione del rischio finanziario.
4. Quando l’Unione partecipa a uno strumento finanziario con una quota di minoranza, la Commissione garantisce l’osservanza del presente titolo, in conformità del principio di proporzionalità, sulla base dell’entità e della portata della partecipazione dell’Unione allo strumento. Tuttavia, nonostante l’entità e la portata della partecipazione dell’Unione allo strumento, la Commissione garantisce il rispetto degli , dell’, paragrafi 2 e 4, dell’ e, nella misura in cui riguarda situazioni di esclusione di cui all’, paragrafo 1, lettera d), del titolo V, capo 2, sezione 2.
5. Qualora ritengano che uno strumento finanziario non abbia raggiunto i suoi obiettivi in modo efficace, il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere alla Commissione di presentare una proposta di atto di base rivisto al fine di chiudere lo strumento. Nel caso della chiusura dello strumento finanziario i nuovi importi rimborsati allo strumento a norma dell’, paragrafo 3, sono considerati entrate generali e reimmessi nel bilancio.
6. L’obiettivo degli strumenti finanziari o di un raggruppamento di strumenti finanziari a livello di meccanismo e, se del caso, la loro forma giuridica specifica e il luogo di registrazione sono pubblicati sul sito web della Commissione.
7. Le entità investite dell’attuazione degli strumenti finanziari possono aprire conti fiduciari a norma dell’, paragrafo 3, per conto dell’Unione. Tali entità trasmettono i relativi estratti conto al servizio competente della Commissione. I pagamenti su conti fiduciari sono effettuati dalla Commissione sulla base di richieste di pagamento debitamente motivate da previsioni di spesa, tenendo conto dei saldi disponibili sui conti fiduciari e della necessità di evitare saldi eccessivi su tali conti.
Storico versioni
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