Art. 208
Ambito di applicazione e attuazione
In vigore dal 18 lug 2018
Ambito di applicazione e attuazione
1. L’Unione può costituire strumenti finanziari o fornire garanzie di bilancio ovvero assistenza finanziaria a carico del bilancio mediante un atto di base che ne definisca l’ambito di applicazione e il periodo di attuazione, ove sia dimostrato che essi rappresentano il modo più appropriato di realizzare gli obiettivi strategici dell’Unione.
2. Gli Stati membri possono contribuire agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio o all’assistenza finanziaria dell’Unione. Se l’atto di base lo autorizza, possono contribuire anche terzi.
3. Quando gli strumenti finanziari sono attuati in regime di gestione concorrente con gli Stati membri, si applica la normativa settoriale.
4. Quando gli strumenti finanziari o le garanzie di bilancio sono attuati in regime di gestione indiretta, la Commissione conclude accordi con le entità a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti ii), iii), v) e vi). Quando i sistemi, le norme e le procedure di tali entità sono stati valutati a norma dell’, paragrafo 4, queste possono fare pieno affidamento su tali sistemi, norme e procedure. Nell’attuare strumenti finanziari e garanzie di bilancio in regime di gestione indiretta, dette entità possono concludere accordi con intermediari finanziari selezionati conformemente a procedure equivalenti a quelle applicate dalla Commissione. Dette entità recepiscono in tali accordi i requisiti stabiliti all’, paragrafo 2.
La Commissione continua a essere responsabile di assicurare che il quadro di attuazione degli strumenti finanziari sia conforme al principio della sana gestione finanziaria e consenta il conseguimento di obiettivi strategici definiti e temporalmente definiti, misurabili in termini di realizzazioni e/o risultati. La Commissione è responsabile dell’attuazione degli strumenti finanziari, fatta salva la responsabilità civile e contrattuale delle entità delegate, conformemente al diritto applicabile e all’.
Quando agli strumenti finanziari o alle garanzie di bilancio contribuiscono paesi terzi ai sensi del paragrafo 2, l’atto di base può prevedere la designazione di entità attuative o controparti ammissibili dei paesi interessati.
5. La Corte dei conti ha pieno accesso alle informazioni relative agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all’assistenza finanziaria, anche mediante verifiche sul posto.
La Corte dei conti è il revisore esterno responsabile dei progetti e programmi sostenuti da uno strumento finanziario, da una garanzia di bilancio o dall’assistenza finanziaria.
Storico versioni
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