Art. 206
Disposizioni generali
In vigore dal 18 lug 2018
Disposizioni generali
1. I premi sono attribuiti conformemente ai principi della trasparenza e della parità di trattamento e promuovono la realizzazione degli obiettivi strategici dell’Unione.
2. I premi non sono attribuiti direttamente, senza un concorso.
Possono essere pubblicati concorsi a premi con un valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR solo se essi sono menzionati nella decisione di finanziamento di cui all’ e previa trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio di informazioni in merito ai premi stessi.
3. L’ammontare del premio non è correlato ai costi sostenuti dal vincitore.
4. Qualora l’attuazione di un’azione o di un programma di lavoro richieda l’attribuzione di premi a terzi da parte del beneficiario, quest’ultimo può attribuire detti premi purché i criteri di ammissibilità e attribuzione, l’ammontare dei premi e le modalità di pagamento siano definiti nella convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, senza alcun margine discrezionale.
Storico versioni
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