Art. 204
Sostegno finanziario a terzi
In vigore dal 18 lug 2018
Sostegno finanziario a terzi
Quando l’attuazione di un’azione o di un programma di lavoro richiede un sostegno finanziario a terzi, il beneficiario può fornirlo se le condizioni per tale fornitura sono definite nella convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, senza alcun margine discrezionale da parte del beneficiario.
Il margine discrezionale non è considerato sussistere se la convenzione di sovvenzione specifica quanto segue:
a)
l’importo massimo del sostegno finanziario che può essere versato a terzi, che non è superiore a 60 000 EUR, e i criteri da applicare per determinare l’importo esatto;
b)
i diversi tipi di attività che possono beneficiare di tale sostegno finanziario, sulla base di un elenco tassativo;
c)
la definizione delle persone o delle categorie di persone che possono beneficiare di tale sostegno finanziario e i criteri per accordarlo.
La soglia di cui al secondo comma, lettera a), può essere superata qualora sia altrimenti impossibile o eccessivamente difficile conseguire gli obiettivi delle azioni.
Storico versioni
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