Art. 204

Sostegno finanziario a terzi

In vigore dal 18 lug 2018
Sostegno finanziario a terzi Quando l’attuazione di un’azione o di un programma di lavoro richiede un sostegno finanziario a terzi, il beneficiario può fornirlo se le condizioni per tale fornitura sono definite nella convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, senza alcun margine discrezionale da parte del beneficiario. Il margine discrezionale non è considerato sussistere se la convenzione di sovvenzione specifica quanto segue: a) l’importo massimo del sostegno finanziario che può essere versato a terzi, che non è superiore a 60 000 EUR, e i criteri da applicare per determinare l’importo esatto; b) i diversi tipi di attività che possono beneficiare di tale sostegno finanziario, sulla base di un elenco tassativo; c) la definizione delle persone o delle categorie di persone che possono beneficiare di tale sostegno finanziario e i criteri per accordarlo. La soglia di cui al secondo comma, lettera a), può essere superata qualora sia altrimenti impossibile o eccessivamente difficile conseguire gli obiettivi delle azioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1046:oj#art-204

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sostegno finanziario a terzi (Art. 204 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo