Art. 205

Appalti di esecuzione

In vigore dal 18 lug 2018
Appalti di esecuzione 1.   Fatte salve la direttiva 2014/24/UE e la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (57), quando l’attuazione dell’azione o del programma di lavoro richiede l’aggiudicazione di appalti pubblici, il beneficiario, evitando ogni conflitto d’interessi, può aggiudicare l’appalto pubblico conformemente alle sue consuete prassi in materia di acquisti, purché l’appalto pubblico sia aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa o, se del caso, all’offerta che presenta il prezzo più basso. 2.   Quando l’attuazione dell’azione o del programma di lavoro richiede l’aggiudicazione di un appalto pubblico di valore superiore a 60 000 EUR, in casi debitamente giustificati l’ordinatore responsabile può prescrivere al beneficiario di osservare determinate norme specifiche ulteriori a quelle di cui al paragrafo 1. Dette norme specifiche sono basate sulle norme contenute nel presente regolamento, sono proporzionate al valore degli appalti pubblici di cui trattasi, all’entità relativa del contributo dell’Unione rispetto al costo totale dell’azione e ai rischi e sono incluse nella convenzione di sovvenzione.
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Appalti di esecuzione (Art. 205 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo