Art. 207

Regole di concorso, attribuzione e pubblicazione

In vigore dal 18 lug 2018
Regole di concorso, attribuzione e pubblicazione 1.   Le regole di concorso: a) specificano i criteri di ammissibilità; b) specificano le modalità e il termine ultimo di iscrizione dei richiedenti, se necessari, e di presentazione delle domande; c) specificano i criteri di esclusione di cui all’ e i motivi di rigetto di cui all’; d) prevedono la responsabilità esclusiva del richiedente nel caso di un’azione legale inerente alle attività svolte nell’ambito del concorso; e) prevedono l’accettazione da parte dei vincitori degli obblighi di cui all’ e degli obblighi in materia di pubblicità specificati dalle regole del concorso; f) stabiliscono i criteri di attribuzione, in modo da consentire di valutare la qualità delle domande rispetto agli obiettivi perseguiti e ai risultati attesi, nonché di stabilire obiettivamente se le domande abbiano avuto esito positivo; g) specificano l’ammontare del premio o dei premi; h) specificano le modalità di versamento dei premi ai vincitori dopo l’attribuzione. Ai fini del primo comma, lettera a), i beneficiari sono ammissibili se non altrimenti disposto dalle regole del concorso. L’, paragrafo 3, si applica mutatis mutandis alla pubblicazione dei concorsi. 2.   Le regole di concorso possono fissare le condizioni di annullamento del concorso, in particolare nel caso in cui gli obiettivi di quest’ultimo non possano essere conseguiti. 3.   I premi sono attribuiti dall’ordinatore responsabile a seguito della valutazione svolta dal comitato di valutazione di cui all’. L’, paragrafi 4 e 6, si applica mutatis mutandis alla decisione di attribuzione. 4.   I richiedenti sono informati del risultato della valutazione della propria domanda quanto prima, e in ogni caso entro 15 giorni di calendario dalla decisione di attribuzione presa dall’ordinatore. La decisione di attribuzione del premio è comunicata al vincitore e costituisce l’impegno giuridico. 5.   Tutti i premi attribuiti nel corso di un esercizio sono oggetto di pubblicazione conformemente all’, paragrafi da 1 a 4. Dopo la pubblicazione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, su loro richiesta, una relazione riguardante: a) il numero di richiedenti dell’anno precedente; b) il numero di richiedenti e la percentuale di domande accolte per ogni concorso; c) l’elenco degli esperti che hanno fatto parte dei comitati di valutazione dell’anno precedente, con indicazione della procedura con cui sono stati selezionati.
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