Art. 200

Procedura di valutazione

In vigore dal 18 lug 2018
Procedura di valutazione 1.   Le proposte sono valutate sulla base dei criteri di selezione e di attribuzione preventivamente annunciati, al fine di individuare quelle che possono beneficiare di un finanziamento. 2.   All’occorrenza, l’ordinatore responsabile divide la procedura in più fasi. Le norme procedurali sono indicate nell’invito a presentare proposte. I richiedenti la cui proposta è respinta in una delle fasi sono informati a norma del paragrafo 7. Nel corso di una medesima procedura non sono richiesti più di una volta gli stessi documenti e informazioni. 3.   Il comitato di valutazione di cui all’ o, eventualmente, l’ordinatore responsabile può chiedere al richiedente, conformemente all’, di fornire informazioni supplementari o chiarimenti riguardo ai documenti giustificativi presentati. L’ordinatore mette opportunamente agli atti i contatti avuti con i richiedenti nel corso della procedura. 4.   Alla fine dei lavori, i membri del comitato di valutazione firmano un verbale che riprende tutte le proposte esaminate, con la valutazione della loro qualità e l’indicazione di quelle che possono beneficiare di un finanziamento. Se necessario, il verbale determina una classifica delle proposte esaminate e fornisce raccomandazioni circa l’importo massimo da attribuire ed eventuali modifiche non sostanziali della domanda di sovvenzione. Il verbale è conservato a futura memoria. 5.   L’ordinatore responsabile può invitare il richiedente a modificare la proposta alla luce delle raccomandazioni del comitato di valutazione. L’ordinatore responsabile mette opportunamente agli atti i contatti avuti con i richiedenti nel corso della procedura. 6.   Sulla base della valutazione, l’ordinatore responsabile prende una decisione che esplicita almeno quanto segue: a) l’oggetto e l’importo globale della decisione; b) i nomi dei richiedenti prescelti, il titolo delle azioni, gli importi accettati e le motivazioni della scelta, anche quando si discosta dal parere del comitato di valutazione; c) i nominativi dei richiedenti respinti e i motivi del rigetto. 7.   L’ordinatore responsabile informa per iscritto i richiedenti della decisione relativa alla loro domanda. In caso di mancata attribuzione della sovvenzione, l’istituzione dell’Unione interessata comunica i motivi del rigetto. I richiedenti respinti sono informati del risultato della valutazione della propria domanda quanto prima e, in ogni caso, entro 15 giorni di calendario dalla comunicazione ai richiedenti prescelti. 8.   Per le sovvenzioni attribuite a norma dell’ l’ordinatore responsabile può: a) decidere di non applicare i paragrafi 2 e 4 del presente articolo e l’; b) riunire il contenuto della relazione di valutazione e della decisione di attribuzione in un unico documento e firmarlo.
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Procedura di valutazione (Art. 200 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo