Art. 202

Importo della sovvenzione ed estensione delle risultanze degli audit

In vigore dal 18 lug 2018
Importo della sovvenzione ed estensione delle risultanze degli audit 1.   L’importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l’approvazione da parte dell’ordinatore responsabile delle relazioni finali e, se del caso, dei conti, fatti salvi ulteriori audit, verifiche e indagini da parte dell’istituzione dell’Unione interessata, dell’OLAF o della Corte dei conti. L’, paragrafo 4, si applica anche dopo che l’importo della sovvenzione è diventato definitivo. 2.   Qualora dai controlli o dagli audit emergano irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi sistemiche o ricorrenti imputabili al beneficiario, che incidono in modo rilevante su una serie di sovvenzioni attribuite a tale beneficiario a condizioni analoghe, l’ordinatore responsabile può sospendere l’esecuzione della convenzione di sovvenzione o dei pagamenti di tutte le sovvenzioni interessate ovvero, se del caso, porre fine alle convenzioni di sovvenzione interessate con detto beneficiario, con riguardo alla gravità delle risultanze. L’ordinatore responsabile può, inoltre, ridurre le sovvenzioni, rigettare i costi non ammissibili e recuperare gli importi indebitamente versati a titolo di tutte le sovvenzioni interessate da irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi sistemiche o ricorrenti, di cui al primo comma, che possono essere oggetto di audit, verifiche e indagini in conformità delle convenzioni di sovvenzione interessate. 3.   L’ordinatore responsabile stabilisce gli importi che devono essere ridotti o recuperati, ove possibile e realizzabile, sulla base dei costi indebitamente dichiarati ammissibili per ogni sovvenzione in questione, previa accettazione delle relazioni e dei rendiconti finanziari riveduti presentati dal beneficiario. 4.   Qualora non sia possibile o realizzabile quantificare con precisione l’importo dei costi non ammissibili per ogni sovvenzione in questione, gli importi da ridurre o recuperare possono essere determinati estrapolando il tasso di riduzione o di recupero applicato alle sovvenzioni per le quali le irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi sistemiche o ricorrenti sono state dimostrate, ovvero, laddove i costi non ammissibili non possano servire come base per la determinazione degli importi da ridurre o recuperare, applicando un tasso fisso, sulla base del principio di proporzionalità. Al beneficiario è accordata la possibilità di proporre un metodo o un tasso alternativo debitamente motivato prima che la riduzione o il recupero abbiano luogo.
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Importo della sovvenzione ed estensione delle risultanze degli audit (Art. 202 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo