Art. 131

Sospensione, risoluzione e riduzione

In vigore dal 18 lug 2018
Sospensione, risoluzione e riduzione 1.   Qualora una procedura di aggiudicazione o di attribuzione risulti inficiata da irregolarità o frodi, l’ordinatore responsabile la sospende e può adottare ogni misura necessaria, incluso l’annullamento della procedura stessa. L’ordinatore responsabile informa immediatamente l’OLAF in merito a sospetti casi di frode. 2.   Qualora, dopo l’aggiudicazione o l’attribuzione, la procedura risulti essere stata inficiata da irregolarità o frodi, l’ordinatore responsabile può: a) rifiutarsi di assumere l’impegno giuridico o annullare l’attribuzione di un premio; b) sospendere i pagamenti; c) sospendere l’esecuzione dell’impegno giuridico; d) se del caso, risolvere l’impegno giuridico integralmente o soltanto per quanto riguarda uno o più destinatari. 3.   L’ordinatore responsabile può sospendere i pagamenti o l’esecuzione dell’impegno giuridico qualora: a) l’esecuzione dell’impegno giuridico risulti essere stata inficiata da irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi; b) sia necessario verificare se le presunte irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi abbiano effettivamente avuto luogo; c) le irregolarità, le frodi o le violazioni degli obblighi rimettano in discussione l’affidabilità o l’efficacia dei sistemi di controllo interno di una persona o entità che esegue i fondi dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Qualora le presunte irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi di cui al primo comma, lettera b), non vengano confermati, l’esecuzione o i pagamenti riprendono non appena possibile. Nei casi di cui al primo comma, lettere a) e c), l’ordinatore responsabile può risolvere l’impegno giuridico integralmente o soltanto per quanto riguarda uno o più destinatari. 4.   Oltre alle misure di cui ai paragrafi 2 o 3, l’ordinatore responsabile può ridurre la sovvenzione, il premio, il contributo previsto dall’accordo di contributo o il prezzo dovuto nell’ambito di un contratto proporzionalmente alla gravità delle irregolarità, delle frodi o delle violazioni degli obblighi, compreso il caso in cui le attività in questione non siano state eseguite o siano state eseguite in modo carente, parziale o tardivo. Nel caso di finanziamenti di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), l’ordinatore responsabile può ridurre proporzionalmente il contributo qualora i risultati siano stati conseguiti in modo carente, parziale o tardivo o qualora le condizioni non siano state soddisfatte. 5.   Il paragrafo 2, lettere b), c) e d), e il paragrafo 3 non si applicano ai richiedenti nell’ambito di un concorso a premi.
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Sospensione, risoluzione e riduzione (Art. 131 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo