Art. 131
Sospensione, risoluzione e riduzione
In vigore dal 18 lug 2018
Sospensione, risoluzione e riduzione
1. Qualora una procedura di aggiudicazione o di attribuzione risulti inficiata da irregolarità o frodi, l’ordinatore responsabile la sospende e può adottare ogni misura necessaria, incluso l’annullamento della procedura stessa. L’ordinatore responsabile informa immediatamente l’OLAF in merito a sospetti casi di frode.
2. Qualora, dopo l’aggiudicazione o l’attribuzione, la procedura risulti essere stata inficiata da irregolarità o frodi, l’ordinatore responsabile può:
a)
rifiutarsi di assumere l’impegno giuridico o annullare l’attribuzione di un premio;
b)
sospendere i pagamenti;
c)
sospendere l’esecuzione dell’impegno giuridico;
d)
se del caso, risolvere l’impegno giuridico integralmente o soltanto per quanto riguarda uno o più destinatari.
3. L’ordinatore responsabile può sospendere i pagamenti o l’esecuzione dell’impegno giuridico qualora:
a)
l’esecuzione dell’impegno giuridico risulti essere stata inficiata da irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi;
b)
sia necessario verificare se le presunte irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi abbiano effettivamente avuto luogo;
c)
le irregolarità, le frodi o le violazioni degli obblighi rimettano in discussione l’affidabilità o l’efficacia dei sistemi di controllo interno di una persona o entità che esegue i fondi dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.
Qualora le presunte irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi di cui al primo comma, lettera b), non vengano confermati, l’esecuzione o i pagamenti riprendono non appena possibile.
Nei casi di cui al primo comma, lettere a) e c), l’ordinatore responsabile può risolvere l’impegno giuridico integralmente o soltanto per quanto riguarda uno o più destinatari.
4. Oltre alle misure di cui ai paragrafi 2 o 3, l’ordinatore responsabile può ridurre la sovvenzione, il premio, il contributo previsto dall’accordo di contributo o il prezzo dovuto nell’ambito di un contratto proporzionalmente alla gravità delle irregolarità, delle frodi o delle violazioni degli obblighi, compreso il caso in cui le attività in questione non siano state eseguite o siano state eseguite in modo carente, parziale o tardivo.
Nel caso di finanziamenti di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), l’ordinatore responsabile può ridurre proporzionalmente il contributo qualora i risultati siano stati conseguiti in modo carente, parziale o tardivo o qualora le condizioni non siano state soddisfatte.
5. Il paragrafo 2, lettere b), c) e d), e il paragrafo 3 non si applicano ai richiedenti nell’ambito di un concorso a premi.
Storico versioni
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