Art. 130
Partenariati finanziari quadro
In vigore dal 18 lug 2018
Partenariati finanziari quadro
1. La Commissione può concludere accordi quadro relativi ai partenariati finanziari per la cooperazione a lungo termine con le persone e le entità che eseguono i fondi dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o con i beneficiari. Fatto salvo il paragrafo 4, lettera c), del presente articolo, gli accordi quadro relativi ai partenariati finanziari sono soggetti a riesame almeno una volta nel corso di ogni quadro finanziario pluriennale. Nell’ambito di tali accordi possono essere firmati accordi di contributo e convenzioni di sovvenzione.
2. Lo scopo di un accordo quadro relativo al partenariato finanziario è agevolare il conseguimento degli obiettivi strategici dell’Unione stabilizzando le condizioni contrattuali della cooperazione. L’accordo quadro relativo al partenariato finanziario precisa le forme della cooperazione finanziaria e comprende l’obbligo di stabilire, negli accordi specifici sottoscritti conformemente all’accordo quadro relativo al partenariato finanziario, le modalità per il monitoraggio del conseguimento di obiettivi specifici. Tali accordi, inoltre, sulla base dei risultati di una valutazione ex ante, indicano se la Commissione può fare affidamento sui sistemi e sulle procedure, comprese le procedure di audit, utilizzati dalle persone o dalle entità che eseguono i fondi dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o dai beneficiari.
3. Al fine di ottimizzare i costi e i benefici degli audit e facilitare il coordinamento, possono essere conclusi accordi di audit o di verifica con le persone e le entità che eseguono i fondi dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o con i beneficiari. Tali accordi fanno salvi gli .
4. Nel caso di partenariati finanziari quadro attuati attraverso sovvenzioni specifiche:
a)
l’accordo quadro relativo al partenariato finanziario, oltre a quanto previsto al paragrafo 2, specifica:
i)
la natura delle azioni o dei programmi di lavoro previsti;
ii)
la procedura di attribuzione delle sovvenzioni specifiche, nel rispetto dei principi e delle norme procedurali del titolo VIII;
b)
l’insieme dell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario e della specifica convenzione di sovvenzione è conforme ai requisiti di cui all’;
c)
la durata del quadro relativo al partenariato finanziario non supera i quattro anni se non in casi debitamente giustificati, che sono chiaramente indicati nella relazione annuale di attività di cui all’, paragrafo 9;
d)
il partenariato finanziario quadro è attuato nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento dei richiedenti;
e)
il partenariato finanziario quadro è equiparato a una sovvenzione per quanto riguarda la programmazione, la pubblicazione ex ante e l’attribuzione;
f)
alle sovvenzioni specifiche basate sul quadro relativo al partenariato finanziario si applicano le procedure di pubblicazione ex post di cui all’.
5. Un accordo quadro relativo al partenariato finanziario attuato attraverso sovvenzioni specifiche può stabilire di fare affidamento sui sistemi e sulle procedure del beneficiario, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, se tali sistemi e procedure sono stati valutati conformemente all’, paragrafi 2, 3 e 4. In tal caso, l’, paragrafo 1, lettera d), non si applica. Qualora le procedure utilizzate dal beneficiario per erogare finanziamenti a terzi di cui all’, paragrafo 4, primo comma, lettera d), abbiano ricevuto una valutazione positiva da parte della Commissione, gli non si applicano.
6. Nel caso di un accordo quadro relativo al partenariato finanziario attuato attraverso sovvenzioni specifiche, la verifica della capacità finanziaria e operativa di cui all’ è effettuata prima della firma dell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario. La Commissione può fare affidamento su una verifica equivalente della capacità operativa e finanziaria svolta da altri donatori.
7. Nel caso di partenariati finanziari quadro attuati attraverso accordi di contributo, l’insieme dell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario e dell’accordo di contributo è conforme all’ e all’, paragrafo 6.
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