Art. 196
Contenuto delle domande di sovvenzione
In vigore dal 18 lug 2018
Contenuto delle domande di sovvenzione
1. La domanda di sovvenzione contiene:
a)
informazioni sullo status giuridico del richiedente;
b)
un’autocertificazione del richiedente in conformità dell’, paragrafo 1, e sul rispetto dei criteri di ammissibilità e di selezione;
c)
le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di realizzare l’azione o il programma di lavoro oggetto della sua proposta, nonché, se deciso dall’ordinatore responsabile sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale riguardanti, al massimo, gli ultimi tre esercizi chiusi.
Tali informazioni e documenti giustificativi non sono richiesti ai richiedenti cui, a norma dell’, paragrafo 5 o 6, non si applica la verifica della capacità finanziaria od operativa. Inoltre, i documenti giustificativi non sono richiesti per le sovvenzioni di valore modesto;
d)
quando la domanda riguarda la sovvenzione di un’azione per un importo superiore a 750 000 EUR oppure una sovvenzione di funzionamento d’importo superiore a 100 000 EUR, una relazione di audit effettuata da un revisore esterno riconosciuto, se esiste - e in ogni caso, se una revisione legale è prescritta dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale - la quale certifichi i conti riguardanti, al massimo, gli ultimi tre esercizi per i quali essi sono disponibili. In tutti gli altri casi il richiedente presenta un’autocertificazione, firmata dal suo rappresentante legale, della validità dei suoi conti riguardanti, al massimo, gli ultimi tre esercizi per i quali i conti sono disponibili.
Il primo comma si applica soltanto alla prima domanda presentata dallo stesso beneficiario presso un ordinatore responsabile nel corso di uno stesso esercizio.
In caso di convenzioni tra la Commissione e più beneficiari, le soglie di cui al primo comma si applicano a ciascun beneficiario.
Nel caso dei partenariati di cui all’, paragrafo 4, la relazione di audit di cui al primo comma della presente lettera, relativa agli ultimi due esercizi per i quali sono disponibili i conti, dev’essere presentata prima della firma dell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario.
In funzione di una valutazione dei rischi, l’ordinatore responsabile può rinunciare a imporre l’obbligo di cui al primo comma agli istituti d’istruzione e di formazione e, nel caso di convenzioni con più beneficiari, ai beneficiari che hanno accettato la responsabilità in solido o ai quali non sono attribuite responsabilità finanziarie.
Il primo comma non si applica alle persone e alle entità ammissibili in regime di gestione indiretta che soddisfino le condizioni specificate all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e all’;
e)
una descrizione dell’azione o del programma di lavoro e un bilancio di previsione che:
i)
sia in pareggio tra entrate e spese; e
ii)
indichi i costi ammissibili stimati dell’azione o del programma di lavoro.
I punti i) e ii) non si applicano alle azioni finanziate da una pluralità di donatori.
In deroga al punto i), in casi debitamente motivati il bilancio di previsione può includere accantonamenti per imprevisti o per eventuali variazioni dei tassi di cambio;
f)
l’indicazione delle fonti e degli importi dei finanziamenti dell’Unione ricevuti o chiesti in relazione alla stessa azione o parte dell’azione ovvero per il funzionamento del richiedente nel corso dello stesso esercizio, nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la stessa azione.
2. La domanda può essere suddivisa in più parti che possono essere presentate in fasi diverse conformemente all’, paragrafo 2.
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