Art. 132

Conservazione dei dati

In vigore dal 18 lug 2018
Conservazione dei dati 1.   I destinatari conservano la documentazione e i documenti giustificativi, compresi i dati statistici e gli altri dati relativi al finanziamento, nonché i documenti e i dati in formato elettronico, per i cinque anni successivi al pagamento a saldo o, in mancanza di tale pagamento, per i cinque anni successivi alla transazione. Tale periodo è di tre anni se il finanziamento è di importo pari o inferiore a 60 000 EUR. 2.   I documenti e i dati relativi ad audit, ricorsi, contenziosi, azioni legali riguardanti impegni giuridici o relativi alle indagini dell’OLAF sono conservati fino alla conclusione di tali audit, ricorsi, contenziosi, azioni legali o indagini. Per documenti e dati relativi alle indagini dell’OLAF, l’obbligo di conservazione si applica una volta che tali indagini sono state comunicate al destinatario. 3.   I documenti e i dati sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Ove esistano versioni elettroniche, non sono richiesti gli originali qualora tali documenti soddisfino i pertinenti requisiti di legge per poter essere considerati equivalenti agli originali e affidabili ai fini dell’audit.
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Conservazione dei dati (Art. 132 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo