Art. 127
Riconoscimento reciproco degli audit
In vigore dal 18 lug 2018
Riconoscimento reciproco degli audit
Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare ulteriori audit, qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l’utilizzo di un contributo dell’Unione un audit fondato sui principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale audit costituisce la base della garanzia globale di affidabilità, come ulteriormente specificato, ove opportuno, nella normativa settoriale, purché siano sufficientemente comprovate l’indipendenza e la competenza del revisore. A tal fine, la relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit sono messe a disposizione su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte dei conti e delle autorità di audit degli Stati membri.
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